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Venerdì, 29 Marzo 2024
Politica

Daspo e sorveglianze speciali, Manconi: "Una legge per arginare la discrezionalità"

Intervista a Luigi Manconi, senatore Pd e presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani: "E' il momento di una legge che definisca in maniera chiara le circostanze per l'applicazione delle misure di prevenzione"

Può una giustizia agire in maniera preventiva? E’ possibile limitare le libertà delle persone prima che queste abbiano commesso un reato? La presunzione di innocenza vale ancora? Sono domande che balzano alla mente quando si parla di misure come daspo o sorveglianze speciali. Ma il discorso potrebbe essere allargato anche ai cosiddetti “avvisi orali” e ai “fogli di via”. Per questo abbiamo chiesto al senatore Luigi Manconi (Pd), presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e presidente dell'associazione A Buon Diritto, di aiutarci a capire se in Italia stiamo davvero vivendo una "emergenza democratica" come i tanti, troppi casi di misure preventive comminate ad attivisti dei movimenti sembrano delineare. 

Senatore Manconi, qual è il problema centrale in merito alle misure di prevenzione applicate oggi in Italia?  

Le misure di prevenzione, tutte, in maniera indistinta, hanno alla base un connotato di genericità e di discrezionalità che rende impossibile la garanzia di quel criterio di tassatività che qualsiasi provvedimento di limitazione delle libertà costituzionali deve rispettare rigorosamente. E allora mettiamo il punto sul concetto stesso di tassatività: tutte le misure, daspo, sorveglienze speciali, avvisi orali o fogli di via, devono essere applicate solo e soltanto in presenza di circostanze perfettamente definite. E oggi, in Italia, queste circostanze sono invece discrezionali e generiche. Bisogna, in poche parole, avere un confine ben delineato nel quale agire: in primis vanno analizzati i precedenti penali dei "sospettati", e per precedenti si intende solo e soltanto l'elenco dei reati inseriti nel casellario giudiziale e non, per esempio, le denunce della polizia di Stato. Quindi bisogna avere ben chiare le cosiddette circostanze di luogo, le frequentazioni, gli ambienti nei quali la persona agisce. Tutti questi elementi insieme, però, possono anche non bastare per delineare il profilo di "pericolosità" del "sospettato". Insomma, la giustizia preventiva rimanda più a un'analisi sociologica che non a una considerazione di natura esclusivamente legale che ha l'obiettivo di limitare la commissione di reati. In poche parole, cosa si intende, in Italia, per soggetto pericoloso? E' arrivato il momento di dare una risposta a questa domanda. 

I legali degli attivisti ai quali sono state applicate le misure di prevenzione chiamano quasi sempre in causa direttamente il Parlamento. Sarebbe auspicabile che Camera e Senato prendessero in mano la questione?

Personalmente, ritengo molto più importante iniziare a lavorare sul concetto già esposto di "tassatività". Faccio un esempio che sconfina nel campo delle misure di custodie cautelari: per mesi abbiamo lavorato a una legge, approvata un anno fa, che puntava a definire con puntualità e precisione le famose esigenze cautelari (rischio di inquinamento delle prove, rischio di fuga dell'imputato, rischio di reiterazione del reato, ndr) legandole a casi di "pericoli concreti e attuali". Questo dovremmo fare su tutti i provvedimenti volti a limitare le libertà costuzionalmente garantite delle persone.

Nel caso delle misure di prevenzione, che siano Daspo, sorveglianza speciale o fogli di via, sembra di essere in una “zona grigia” del diritto tra una valutazione ancorata al sospetto di pericolosità e una valutazione giudiziale di quel sospetto. Quale strada è più percorribile per “normare” questi strumenti? Ci sono le possibilità di arrivare a una svolta in tempi brevi?

C'è solo una strada percorribile e che dovremo iniziare a praticare: una legge che renda più stringenti le condizioni in presenza delle quali le misure preventive siano adottabili. Potrei fare mille esempi. Forse il migliore è quello che ancora una volta esce dai casi in questione. Prendiamo il famoso 41 bis (il cosiddetto "carcere duro", ndr): questa misura può essere applicata indiscriminatamente sulla base di verbali antichi, non rinnovati, mai verificati alla luce dell'attualità. Sono troppe le sentenze emesse negli ultimi anni che non tengono in considerazione l'immanenza delle circostanze. Un soggetto pericoloso, per dirla chiaramente, deve essere pericoloso oggi, ora, nel momento in cui si applica la misura. Non basta l'essere stato, in passato, un soggetto pericoloso o esserlo potenzialmente in futuro. E i pericoli che potrebbe correre "la società" devono essere chiari. Quanto ai tempi, purtroppo temo che saranno lunghi, considerando che siamo già verso la fine della legislatura. Dovremo almeno aspettare la prossima. 

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