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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Classi pollaio violano la legge: la sentenza del Tar chiarisce il limite di alunni per classe

Accolto il ricorso dell'associazione Autismo-Pisa Onlus che denunciava il caso di una prima classe di liceo costituita da 25 alunni, di cui una con autismo

La classe "pollaio" viola la legge, soprattutto quando tra i banchi ci sono studenti con disabilità: lo ha ribadito il Tar della Toscana nella sentenza n° 1175 del 13 Settembre 2018 accogliendo il ricorso presentato dall'associazione Autismo-Pisa Onlus.

La composizione di una prima classe di liceo a Pisa costituita da 25 alunni, di cui una con disturbo dello spettro autistico, violava gli art 4 e 5 comma 2 del Dpr n° 81/09, che fissano a 20, massimo 22, il tetto legittimo insuperabile di una prima classe frequentata da alunni con disabilità.

Il dirigente scolastico aveva comunicato ufficialmente l'8 giugno che la classe sarebbe stata composta da 25 alunni. La famiglia ha presentato ricorso e, dopo l'udienza sospensiva,ha ottenuto lo sdoppiamentodella classe, in due classi da 12 e 13 alunni, in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico.

Come scrive il portale del terzo settore "redattore sociale" ripreso dall'agenzia Dire, la motivazione della sentenza del Tar si fonda su quanto stabilito in materia dalla Costituzione, dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita' e dalla sentenza n° 80/2010 della Corte Costituzionale, secondo la qualeil nucleo indefettibile del diritto allo studio degli alunni con disabilità non può essere violato neppure per motivi di risparmi di bilancio.

Si tratta, per l'avvocato Salvatore Nocera, responsabile dell'area normativo-giuridica dell'Osservatorio dell'Aipd sull'integrazione scolastica, di "una sentenza importante, poichè consolida sempre più un orientamento che cerca dineutralizzare una prassi troppo facilona degli Uffici scolastici regionali i quali, ignorando il Dpr n° 81/09, formulano le prime classi cui sono iscritti alunni con disabilità come tutte le altre, cioè dividendo per un quoziente unico (25) il numero degli iscritti al primo anno, mentre dovrebbero, per rispetto degli art. 4 e 5 comma 2 del Dpr n° 81/09, accantonare 20, massimo 22, alunni per ogni classe frequentata da alunni con disabilità, e poi dividere il resto per il quoziente. La sentenza - aggiunge - è pure importante per averchiarito che i docenti dell'organico di potenziamento non fanno parte dell'organico ordinariodel consiglio di classe e quindi non possono operare nella stessa per tutto l'anno".

La sentenza, tuttavia, non ha accolto la domanda di risarcimento di danni, dal momento che lo sdoppiamento è avvenuto prima dell'inizio dell'anno scolastico. 

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