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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Stage, come sfruttarlo per la propria carriera

Tutto quello che dovete sapere

Lo stage (o tirocinio) è un istituto pensato per formare le risorse. Non costituisce un rapporto di lavoro, ma ha l'obiettivo di agevolare le scelte professionali del tirocinante, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Si tratta di una forma di inserimento temporaneo dei giovani all'interno dell'azienda, l'Ente Ospitante, che può essere sia pubblica che privata. La finalità è quella di realizzare dei momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi. 

Lo stage è diverso dal "praticantato", che è invece un tirocinio propedeutico al sostenimento dell'esame di stato per l'accesso all'abilitazione per esercitare una libera professione. Un esempio di “praticantato” è quello svolto dai laureati in giurisprudenza per poter sostenere l’esame di abilitazione alla professione forense.

Stage: l'attuale normativa

Il tirocinio o stage è disciplinato in termini generali dall’art. 18 della Legge n. 196/1997 (e il D.M. attuativo n. 142/1998) che al momento dell’entrata in vigore aveva riformato la materia dei tirocini che era prima contenuta in diverse norme di legge.

Nel 2001 la Riforma del Titolo V della Costituzione Italiana ha attribuito alle Regioni una potestà legislativa esclusiva in materia di formazione, facendo sì che le norme regionali emanate in materia di tirocini prevalessero su quelle statali pur ancora in vigore (Corte Cost. n. 50/2005).

Nel 2011 l’art. 11 del DL n. 138 (convertito con Legge n. 148/2011) ha indicato una serie di limiti per l’utilizzo dei tirocini che hanno ridotto la possibilità di utilizzo dello strumento, a tale proposito la Corte Costituzionale l’11 dicembre del 2012 con sentenza n. 287 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11 della Legge n. 148/2011.

La Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) ha demandato la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento ad un accordo tra il Governo e le Regioni.
Il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno concluso il 24 gennaio 2013 l’Accordo previsto dalla Riforma.

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 maggio 2017, ha emanato l’Accordo sulle nuove “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, che aggiorna e sostituisce il precedente Accordo del 2013.

Il nuovo Accordo prevede che le Regioni e le Province autonome recepiscano e diano attuazione a quanto previsto nelle Linee guida entro il 25 novembre 2017 mediante delibere, regolamenti o leggi regionali, cui occorre, in ogni caso, fare riferimento per conoscere la disciplina concretante applicabile ai tirocini. 

Stage: durata massima 

La durata massima del rapporto di tirocinio, per tutte le categorie di soggetti a cui è rivolto, è di 12 mesi, salvi i tirocini a favore di soggetti disabili, per i quali la durata massima è di 24 mesi.

La durata massima dello stage è comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi.

La durata minima del tirocinio è di 2 mesi (tranne nel caso in cui il soggetto ospitante operi stagionalmente).

Stage: compensi e relativo regime fiscale

Per l’attività di stage o tirocinio è previsto un rimborso spese.  Molte Regioni hanno stabilito quello che è, a tutti gli effetti, un importo minimo di rimborso spese da erogare mensilmente a ogni stagista. 

Rapporto di stage: obblighi e oneri

Nel progetto formativo vengono specificati:

  • le attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
  • gli obiettivi e le modalità di svolgimento e le competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento;
  • i diritti ed i doveri delle parti coinvolte (tirocinante, tutor aziendale, referente del progetto promotore).

Il soggetto promotore deve assicurare (anche per le eventuali attività rientranti nel progetto formativo anche se svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda) il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi.

Stagisti per azienda: il numero massimo

Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i seguenti limiti numerici o di quelli che saranno definiti dalle Regioni:

  • soggetti con massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
  • soggetti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: massimo 2 tirocinanti contemporaneamente;
  • soggetti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti nel numero massimo pari al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore.

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