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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Vacanze da incubo, avviata indagine sui disservizi Ryanair, Blue Panorama e Vueling

Cosa fare in caso di vacanze rovinate e quando e come è possibile ottenere un risarcimento o perlomeno un rimborso? Il decalogo per chi dopo essersi trovato a non poter godere del meritato viaggio-vacanza si trova alle prese con le carte bollate

A seguito dei disservizi che si sono verificati nel corso di questa prima parte della stagione estiva in alcuni aeroporti italiani, causando disagi a centinaia di passeggeri, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha avviato un'indagine nei confronti dei vettori aerei Blue Panorama, Ryanair, Volotea e Vueling.

L'accertamento dell'Enac è finalizzato alla verifica dei programmi delle compagnie coinvolte in relazione alla flotta a disposizione e agli equipaggi, con lo scopo di valutare l'eventuale necessità di un ridimensionamento degli operativi o di una limitazione dei servizi. Le verifiche vedono il necessario e fondamentale cointeressamento delle Autorità per l'aviazione civile straniere, ed in particolare quella spagnola, per quanto concerne i vettori Volotea e Vueling, e quella irlandese per quanto riguarda i controlli su Ryanair.

Volo perso, valigie smarrite? Come recuperare i propri soldi

Cosa fare in caso di vacanze rovinate e quando e come è possibile ottenere un risarcimento o perlomeno un rimborso? Confconsumatori fa il punto e stila un decalogo per chi dopo essersi trovato a non poter godere del meritato viaggio-vacanza si trova alle prese con i soliti problemi delle carte bollate.

Il risarcimento per il "danno da vacanza rovinata" è stato introdotto con l’entrata in vigore, nel giugno 2011, del "Codice del Turismo" e tiene in grande considerazione della motivazione turistica del viaggio come occasione di svago e di riposo. Ancor più se si tratta di occasioni speciali, come, ad esempio una luna di miele. Se, insomma, la vacanza si rivela, oltre che una delusione, una vera e propria fonte di stress per le aspettative completamente o in parte disattese o per altri inadempimenti è possibile chiedere, oltre all’equo rimborso patrimoniale, anche il risarcimento per il disagio psico-fisico subito.

Ma attenzione, il risarcimento è previsto solo per chi ha acquistato un “pacchetto turistico” presso Agenzia o Tour Operator. Chi, invece, ha acquistato in autonomia e separatamente viaggio, hotel e servizi non può sfruttare l’articolo 47 del Codice del Turismo.

Per quantificare il danno tuttavia non esiste una tabella di riferimento: la valutazione può essere fatta, insieme a un’associazione dei consumatori, tenendo conto dell’incidenza dei disservizi sullo svolgimento della vacanza, al tempo perso, allo stress o alla preoccupazione che ne è derivata e all’eccezionalità dell’occasione della vacanza. Il consiglio è quello di mantenere la lucidità e conservare il più possibile le tracce del disagio subito: scontrini e ricevute di spese impreviste o extra; foto e documentazione che aiuti a ricostruire i fatti, oltre ovviamente ai titoli di viaggio per arricchire il reclamo da inviare al Tour Operator e/o all’agenzia, possibilmente già dal luogo della vacanza e poi, più completo, una volta rientrati a casa. 

Nel caso in cui il proprio volo sia stato cancellato vanno tenuto conto le circostanze che hanno causato la cancellazione del volo, ovvero se si possono ritenere circostanze “eccezionali” (condizioni metereologiche incompatibili, scioperi, emergenze improvvise) oppure no (guasto, problemi tecnici o logistici). 
In caso di circostanze eccezionali il passeggero ha due possibilità: può scegliere la riprotezione su altro volo o la rinuncia con rimborso del biglietto. In entrambi i casi la compagnia deve fornire al passeggero vittima del disservizio informazioni e assistenza (almeno due telefonate, pasti e pernottamento se necessario). 
In caso contrario il passeggero potrà anche ottenere una compensazione pecuniaria che va da un minimo di 250 fino a 600 euro a seconda della lunghezza della tratta e del numero di ore di attesa per la riprotezione. Non dimenticando però di conservare il biglietto e di fare reclamo per pretendere ciò che ci spetta.

In caso di ritardo del volo i passeggeri acquisiscono diritti in modo proporzionale: 

  • se il ritardo in partenza supera le 5 ore si ha diritto, oltre all’assistenza, anche al rimborso del biglietto e alla compensazione pecuniaria; 
  • se il ritardo all’arrivo è superiore alle 3 ore si ha diritto alla compensazione pecuniaria e all’assistenza. Se la compagnia omette di informare o assistere i passeggeri, è bene conservare le ricevute delle spese impreviste sostenute a causa del ritardo e allegarle al reclamo
  • se il passeggero subisce danni diretti a causa del ritardo, può richiedere alla compagnia il risarcimento fino ad un massimo di 4831 euro alla Compagnia aerea se è registrata nei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal (quasi tutti quelli dell’Unione Europea). 

Nel caso smarrimento o ritardata consegna del bagaglio si ha diritto al rimborso delle spese che il passeggero è costretto ed effettuare e un risarcimento danni fino ad euro 1.164,00. 
Per il danneggiamento del bagaglio si ha diritto ad un risarcimento sempre fino ad euro 1.164,00 e bisogna seguire la stessa procedura effettuando la relativa constatazione prima di lasciare l’aerea arrivi presso l’Ufficio Lost & Found compilando l’apposito modulo PIR. Ed entro e non oltre i successivi 7 giorni inviare il reclamo.

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