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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Viaggiare in aereo: ecco tutti i diritti del passeggero

Le normative europee stabiliscono l'entità di rimborsi, compensazioni e servizi di prima necessità in caso di viaggi cancellati o in grave ritardo. Regole che spesso vengono modificate. Ecco la situazione aggiornata all'estate 2015

Siete state vittime di uno dei tanti disagi in aeroporto? Certo, nessuno potrà darvi indietro quel tempo passato incatenati allo scalo, in attesa del vostro volo. Però qualche cosa si può fare. Le vittime di ritardi e cancellazioni di voli hanno tutta una serie di "diritti" che spesso non conoscono. Ma è bene esserne consapevoli, in modo da poter almeno far sentire la propria voce. 

SE L'AEREO NON PARTE 

Se il vostro volo viene cancellato e l'imbargo negato c'è qualche possibilità di rimborso. In questo caso ogni passeggero ha diritto:

  1. Ad arrivare comunque a destinazione con mezzi alternativi o al rimborso del biglietto. 
  2. A ottenere il rimborso anche dei traporti (autobus, treni, taxi) che vi hanno portato all'aeroporto o il pagamento dei mezzi che vi riporteranno a casa
  3. Ad esser costantemente informati sui motivi del disservizio
  4. A una compensazione, in base anche al tipo di tratta e della lunghezza del volo

Sul punto 4 è bene fare una precisazione, perché le cifre possono essere dimezzate se la compagnia aerea propone un volo altenativo simile a quello prenotato. In ogni caso si ha diritto 

PER I VOLI INTERNI ALL'UNIONE EUROPEA 

  1. A 250 euro per tratte fino a 1.500 chilometri
  2. A 400 euro per tratte superiori ai 1.500 chilometri

PER I VOLI DALL'UNIONE EUROPEA A PAESI EXTRA-UE

  1. A 250 euro per tratte fino a 1.500 chilometri
  2. A 400 euro per tratte da 1.500 a 3.500 chilometri
  3. A 600 euro per tratte superiori a 3.500 chilometri

ATTENZIONE - Nel caso in cui il vostro volo venisse cancellato la compensazione non è automatica. La normativa europea prevede tre fattispecie in presenza delle quali non riceveremo neanche un euro:

  1. Per cancellazione dovuta a circostanze straordinarie (ad esempio il maltempo)
  2. Se il disservizio ci era già stato comunicato 2 settimane prima della data del volo
  3. Se la compagnia ci offre un volo alternativo per la stessa rotta con condizioni simili al volo originario

Nonostante le "circostanze straordinarie" i passeggeri rimasti a terra hanno comunque diritto a: 

  • Il rimborso del biglietto
  • Assistenza durante l'attesa
  • Un trasporto alternativo verso la destinazione finale alla prima opportunità oppure lo spostamento della prenotazione a una data successiva

SE L'AEREO PARTE IN RITARDO

Tutto dipende in questo caso dall'entità del ritardo del vostro volo. Per ritardi pari o superiori alle 5 ore abbiamo diritto a un rimborso, la cui entità non viene però specificata e dev'essere oggetto di trattativa tra viaggiatore e compagnia aerea. Chi accetta il rimborso perde però il diritto ad avere ulteriori mezzi di assistenza o di trasporto. Quindi niente ritorno a casa gratis. 

In questi casi per rimborso si intende una restituzione (parziale o totale) del prezzo del biglietto. Altra cosa sono le compensazioni, vale a dire veri e propri risarcimenti. Questo comporta che

  • In caso di ritardo inferiore alle tre ore, non abbiamo diritto ad alcuna compensazione
  • In caso di ritardo pari o superiore alle tre ore valgono le stesse compensazioni previste in caso di cancellazione

COME CALCOLARE IL RITARDO - Dopo anni di dispute tra vettori e associazioni di consumatori, la Corte di giustizia Ue ha stabilito che l'orario effettivo di arrivo corrisponde con l'apertura dei portelloni e non con l'atterraggio.

COME OTTENERE RIMBORSI O COMPENSAZIONI - Fate attenzione, perché questi diritti non scattano mai in automatico ed è sempre necessario reclamarli. Esiste un modulo di reclamo universale (che si può scaricare qui in Pdf) da compilare e spedire alla compagnia aerea.
 
In caso di mancata risposta o di disservizio subìto in un paese extra Ue, il reclamo dev'essere spedito all'ente nazionale competente del paese Ue verso il quale eravamo diretti o del paese Ue nel quale si è verificato il problema. La lista delle autorità competenti (per l'Italia è l'Enac) può essere consultata a questo link (Pdf).

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