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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Autocertificazione dal 15 marzo in zona rossa e arancione: quando serve e cosa cambia con il nuovo decreto Draghi

Come si compila il modulo autodichiarazione, le regole e le deroghe valide in tutta Italia fino al 6 aprile. Le Faq pubblicate sul sito del governo e quello che si può fare e non fare da oggi fino a Pasqua

Quando serve l'autocertificazione dal 15 marzo 2021 dopo il nuovo decreto 13 marzo del governo di Mario Draghi e le ordinanze del ministero della Salute che hanno portato tutta l'Italia in zona rossa ed arancione? Le Faq (risposte alle domande frequenti) di Palazzo Chigi pubblicate sul sito del governo Draghi hanno chiarito le regole che varranno dal 15 marzo fino al 6 aprile con il nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e il Dpcm 2 marzo

Autocertificazione dal 15 marzo in zona rossa e arancione: quando serve e cosa cambia con il nuovo decreto Draghi

La dichiarazione sostitutiva di certificazione o modulo autodichiarazione è pubblicata sul sito del ministero dell'Interno in pdf: non c'è nessuna nuova autocertificazione o autodichiarazione, si può utilizzare lo stesso modulo pubblicato dal Viminale nell'ottobre 2021. Intanto sul sito del governo sono state pubblicate le domande frequenti sulle misure adottate relative al decreto legge del 13 marzo 2021 (n. 30) e sul dpcm del 2 marzo 2021 che hanno disposto l'applicazione le misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021 - si legge nella comunicazione del governo - in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30).  Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse. Da lunedì 15 marzo 2021 in base alle ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo 2021, del 12 marzo 2021, del 13 marzo 2021 e del 27 febbraio 2021, sono ricomprese:

  • in zona bianca: Sardegna;
  • in zona gialla: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d'Aosta;
  • in zona arancione: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria;
  • in zona rossa: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto. 

Tuttavia, per effetto del decreto 13 marzo n. 30 del governo Draghi, tranne la Sardegna tutte le zone gialle sono equiparate in zona arancione. Quindi anche Calabria, Liguria, Sicilia e Valle d'Aosta sono arancioni e valgono per quelle regioni le regole della zona arancione. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti. Cosa si può fare e non fare in zona rossa? Le faq del governo chiariscono che in zona rossa è vietato uscire dal proprio comune di residenza e spostarsi tra le regioni. Con qualche deroga, tra queste quella di andare a visitare un immobile che si intende acquistare o affittare. E Secondo i chiarimenti pubblicati dal governo, "È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare". Tuttavia "le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l'utilizzo, da parte dell'agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate". 

Il governo chiarisce che da lunedì 15 marzo nelle zone rosse sarà consentito andare nelle seconde case, purché non siano già abitate e la stipula del contratto di acquisto e o di affitto sia in data precendente all'entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021. Secondo i chiarimenti pubblicati dal governo, "dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare 'rientro' alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette 'seconde case'. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all'entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. 

Il decreto legge 13 marzo 2021 in pdf

Tutte le regole in zona rossa e arancione e il modulo autodichiarazione in pdf

Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato". Le regole da rispettare nelle varie regioni secondo le nuove faq pubblicate sul sito del governo spiegano che nella zona rossa: 

  • sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per "comprovati motivi di lavoro, salute o necessità", nonchè il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • vietate fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile le visite ad amici o parenti o comunque in un'altra abitazione privata per motivi che non siano di lavoro, salute o necessità;
  • il 3, 4 e 5 aprile - e questo vale anche per le zone arancioni - sarà invece consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni;
  • è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra regione (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), ma solo per chi può comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021. Sono esclusi tutti i titoli di godimento successivi (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo e vi si può recare unicamente lo stesso nucleo;
  • per quanto riguarda l'autodichiarazione, in zona rossa si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia; 
  • è possibile spostarsi per raggiungere il luogo di culto più vicino a casa. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo con le rispettive confessioni;
  • sono ammesse passeggiate ed attività motoria all'aperto esclusivamente in prossimità della propria abitazione, con l'obbligo di rispettare un metro di distanza da altre persone. Ok anche all'attività sportiva esclusivamente nel territorio del proprio comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Se si fa corsa o bici è possibile anche 'sconfinare' nel territorio di un altro comune, "purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza";
  • è sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è consentito l'asporto; la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in Zona rossa. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati;
  • restano aperti solo le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità. Ammessa anche la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia. I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree.

Nella zona arancione invece:

  • dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, è consentito spostarsi all'interno del proprio comune tra le 5 e le 22 per visitare amici o parenti, una sola volta al giorno, con le stesse modalità valide su tutto il territorio nazionale (tranne le zone bianche) per il 3, 4 e 5 aprile in zona rossa;
  • per quanto riguarda l'autocertificazione, dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all'interno del proprio comune;
  • è consentito fare attività sportiva in un altro comune, "qualora questa non sia disponibile nel proprio";
  • è sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è consentito l'asporto; la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in zona arancione. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati;
  • gli altri negozi sono aperti. 

Autocertificazione 15 marzo 2021: il modulo autodichiarazione da scaricare e compilare

Per la Pasqua il governo chiarisce che: "Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro".  Nelle zone arancioni le visite ad amici o parenti sono consentite una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone (i minori di 14 anni non vengono computati). A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22 entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Quando serve l'autocertificazione dal 15 marzo 2021 in zona rossa e arancione

In zona arancione quindi l'autocertificazione serve soltanto per gli spostamenti al di fuori del proprio comune e se ci si sta spostando negli orari del coprifuoco (dalle 5 alle 22): in questi due casi è possibile muoversi soltanto per ragioni di lavoro, salute o estrema necessità e urgenza che vanno esplicitato nel modulo autodichiarazione le cui affermazioni potranno essere verificate successivamente dalla polizia; in caso di falsa autocertificazione si rischia una multa da 300 a 4000 euro. In zona rossa invece l'autocertificazione serve sempre visto che gli spostamenti non sono mai consentiti (ma è possibile andare a fare la spesa e utilizzare i servizi essenziali aperti. In più va ricordato che, come deciso dal decreto legge n. 158 2 dicembre, il ritorno a casa è sempre consentito a qualsiasi ora del giorno e della notte e che per "casa" si intende la residenza, il domicilio o l'abitazione, ma rispettando gli orari del coprifuoco. 

italia zona rossa autocertificazione come compilare-2

Il Viminale ha precisato ieri che se si utilizza una delle tre deroghe (quella per gli spostamenti tra comuni nel raggio di 30 km, quella per visitare amici o parenti, il ritorno a casa) "la relativa ragione giustificativa potrà essere addotta tramite ricorso alla consueta modulistica di autodichiarazione, nella parte in cui si fa riferimento a "motivi ammessi dalle vigenti normative". In questo caso, oltre a barrare la casella, va spiegato nella riga successiva il motivo che determina lo spostamento, l'indirizzo di partenza e l'indirizzo di destinazione. Non va specificato il nome dell'eventuale persona che si va a incontrare (parenti o amici che siano) per ragioni di privacy.

Sarà inoltre necessario indicare nel modulo di autocertificazione: il proprio abituale domicilio, un contatto telefonico valido, di non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie), di essere "consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale" regolate dall'articolo 495 del Codice di procedura penale. Infine c'è una deroga per uscire dal proprio comune anche in zona rossa: quella di andare a visitare un immobile che si intende acquistare o affittare. Secondo i chiarimenti pubblicati dal governo, "È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare". Tuttavia "le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l'utilizzo, da parte dell'agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate". Da domani al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni. Nei giorni di Pasqua - il 3, 4 e 5 aprile - su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.

Zona rossa e arancione, cosa si può fare e non fare: le domande e le risposte

La Stampa ricorda che la scuola italiana torna, tranne poche eccezioni, alla didattica a distanza: "da oggi 6,9 milioni studenti saranno costretti a seguire le lezioni in Dad, otto su dieci, l’81% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. La scorsa settimana erano 5,7 milioni. In 16 Regioni su 20 da domani saranno chiuse quasi tutte le scuole. Saranno quindi altri 1,2 milioni gli alunni che dovranno rimanere a casa rendendo le lezioni al nord quasi totalmente a distanza: sono a casa infatti il 95% degli studenti del nord e meno di due su tre nel mezzogiorno". In zona rossa le lezioni sono in classe solo per gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali, per gli altri Dad. In zona arancione c'è la didattica a distanza alle superiori a rotazione al 50 o al 75%. Repubblica invece pubblica una serie di domande e risposte su cosa si può fare e non fare in zona rossa e arancione: 

  • Si può andare da parenti e amici? In zona arancione sì, ma solo all’interno del proprio comune, una sola volta al giorno tra le 5 e le 22 in massimo due persone più under 14 o disabili. In zona rossa no. Ma il 3, il 4 e il 5 aprile per le feste di Pasqua è concessa ovunque una sola visita ad amici e parenti all’interno della stessa regione e sempre in due al massimo.
  • Ci si può ricongiungere col proprio partner se si lavora in due comuni o regioni diverse? Sì, se il luogo scelto per vedersi coincide con la residenza o il domicilio in cui si convive.
  • Si possono portare i figli dai nonni per motivi di lavoro? Sì, ma resta sconsigliato perché gli anziani sono i più fragili.

Si possono anche effettuare riunioni di condominio ma è fortemente consigliata la modalità a distanza. 

L'autocertificazione falsa è reato? 

Nei giorni scorsi è circolata la sentenza del giudice Dario De Luca, Gup del tribunale di Reggio Emilia, che dichiara che  a partire da quello dell'8 marzo 2020, tutti i Dpcm del Governo per contenere la pandemia e le limitazioni agli spostamenti in essi contenuti sono "illegittimi per violazione della legge Costituzionale". Il caso esaminato risale invece al 13 marzo dell'anno scorso quando, nel pieno della prima ondata del Covid, una coppia della provincia di Reggio sorpresa fuori casa dai Carabinieri fornisce ai militari un'autocertificazione non veritiera. La donna aveva riferito di essersi dovuta recare in ospedale a Correggio per delle analisi e che l'uomo l'aveva accompagnata. Una verifica dell'Arma aveva però appurato che non c'era stato alcun accesso alla struttura sanitaria e per i due era scattata la denuncia. Il giudice De Luca, racconta l'agenzia di stampa Dire, li ha assolti entrambi dichiarando "il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato". Nella motivazione si sottolinea in premessa che il Dpcm "stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare". Tuttavia, prosegue la sentenza, "nel nostro ordinamento giuridico, l'obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della liberta' personale che viene irrogata dal giudice penale per alcuni reati all'esito del giudizio (o in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal giudice, nella ricorrenza di rigidi presupposti di legge) e in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa". 

Inoltre, "sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l'obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale". Ed è a questo punto che il giudice reggiano chiama in causa l'articolo 13 della Costituzione, secondo cui le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su "atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". Da questo principio il Gup desume due corollari. Il primo "è che un Dpcm non puo' disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non gia' di un atto normativo avente forza di legge". Il secondo corollario è invece quello secondo il quale "neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual e' il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l'obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l'articolo 13 della Costituzione postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto". In terzo luogo, "poiché trattasi di un Dpcm, cioè di un atto amministrativo, il giudice ordinario non deve rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo".

Infine, motiva ancora la sentenza, "non può neppure condividersi l'estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformità a Costituzione dell'obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il Dpcm sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della liberta' di circolazione secondo l'articolo 16 della Costituzione e non della libertà personale". Infatti, "come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi il cui accesso puo' essere precluso, perché ad esempio pericolosi, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare". Quando invece "il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone, allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale". In conclusione, sentenzia De Luca, "deve affermarsi la illegittimità del Dpcm indicato per violazione dell'articolo 13 della Costituzione con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale Dpcm". I due imputati sono quindi stati assolti con formula piena perché "costretti a sottoscrivere un'autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima".

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