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Martedì, 19 Marzo 2024
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Fase 2, autocertificazione addio: servirà soltanto in un caso

Da lunedì 18 maggio sarà consentito ai cittadini di spostarsi liberamente all'interno della regione: il documento sarà necessario soltanto per varcare i confini regionali, almeno fino al 2 giugno

Dopo oltre due mesi di lockdown e svariate versioni diverse di autocertificazione, finalmente da lunedì 18 maggio potremo dire addio (o quasi) al documento in cui inserire la motivazione per cui si è usciti di casa. Gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione: è quanto prevede il testo condiviso da Governo e Regioni sul nuovo step della fase 2 dell'emergenza coronavirus. ''Lo Stato o le Regioni – spiega Palazzo Chigi in una nota - in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica".

Fase 2, quando servirà l'autocertificazione

Come chiarito dall'esecutivo, fino al 3 giugno, data in cui sarà possibile spostarsi liberamente anche tra regioni, l'autocertificazione sarà necessaria soltanto in un caso: "Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

"A decorrere dal 3 giugno 2020 - prosegue palazzo Chigi - gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree".

"Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti", si legge ancora nella nota.

Fase 2, spostamenti vietati per chi è in quarantena

Continuerà invece ad essere vietato lo spostamento per le persone sottoposte al regime di quarantena perché positive al nuovo coronavirus:"È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata".

"La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico".

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