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Martedì, 16 Aprile 2024
La stangata

Biglietti rivenduti online: maxi multa da 12 milioni di euro

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una sanzione per violazione delle norme in materia di secondary ticketing

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione di Consiglio del 16 marzo ha adottato un'ulteriore sanzione di 12.240.000 euro per violazione delle norme in materia di secondary ticketing nei confronti della società di diritto svizzero Viagogo AG, che gestisce una piattaforma globale di vendita online sul mercato secondario di biglietti di eventi e non risulta titolare di autorizzazione: la stessa società è stata oggetto di altri tre procedimenti sanzionatori a partire dal 2020. L'attività di accertamento è stata condotta con il supporto della Guardia di finanza, in particolare del Gruppo radiodiffusione ed editoria del Nucleo speciale Beni e servizi, reparto specializzato alle dipendenze del Comando unita' speciali e del Comando dei reparti speciali. Le evidenze istruttorie - spiega l'Agcom - hanno consentito di "accertare la vendita o comunque il collocamento sul sito web della società di titoli di accesso per 68 eventi tenutisi nel 2022, anche a prezzi superiori di 10 volte rispetto a quelli nominali, relativi a spettacoli dal vivo di artisti italiani e internazionali quali, ad esempio, Maneskin, Blanco, Renato Zero e Cirque du Soleil, in violazione della normativa di settore". Inoltre, in considerazione della ripresa del mercato dei concerti ai livelli del periodo pre-Covid, l'Autorità ha avviato, in collaborazione con la Guardia di finanza, un monitoraggio ad ampio spettro, per individuare i flussi anomali di vendita di biglietti per spettacoli sul mercato secondario.

L'azione coordinata tra Agcom e Guardia di Finanza "è particolarmente importante, non solo perché il fenomeno del secondary ticketing sottrae rilevanti risorse al fisco, ma anche perché aumenta le barriere all'accesso ai mercati dei consumi culturali degli utenti, a danno anche della comunità degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo".

Secondary ticketing, quando è illegale

Secondo la legge italiana è vietata la messa in vendita o comunque il collocamento di biglietti (titoli di accesso ad eventi di spettacolo) da parte di  soggetti non autorizzati (ovvero diversi dai siti internet ufficiali degli organizzatori, i box office autorizzati, oppure i siti internet di rivendita primari). La rivendita può essere effettuata sia da questi ultimi, sia da singoli utenti, a condizione che venga fatta in modo occasionale e senza finalità commerciali.

Tuttavia, sia nel caso di rivenditori autorizzati che di singoli utenti entrambi i casi, la rivendita deve rispettare una condizione: il prezzo deve essere uguale al valore "nominale", ovvero il prezzo riportato sul biglietto originario, che è stabilito dagli organizzatori dell'evento. I rivenditori  autorizzati possono  applicare, in aggiunta al prezzo nominale del biglietto, delle commissioni che remunerano i costi di modifica del nominativo sul biglietto, e di gestione della pratica di intermediazione; tali costi devono essere chiaramente evidenziati in modo che l'acquirente possa verificare che il prezzo del biglietto corrisponda a quello nominale.

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