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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Cannabis, se light non è droga: una sentenza del tribunale di Ancona riapre il caso

"Se il THC è inferiore a 0,5 l'effetto stupefacente non c'è". Sulla base di questa consulenza tecnica i giudici del Riesame di Ancona hanno riconsegnato ad un commerciante tutto il materiale a base di cannabis light che era stato sequestrato nel giugno 2018

Una sentenza che crea un precedente quella pronunciata dai giudici del Riesame di Ancona che hanno dissequestrato e riconsegnato ad un commerciante tutto il materiale a base di cannabis light che era stato sequestrato nel giugno 2018. Una battaglia legale lunga un anno ma che - anche alla luce della recente sentenza della Corte Suprema - ha stabilito un punto fermo nella giurisprudenza.

Se il THC inferiore a 0,5 l'effetto stupefacente non c'è. E pertanto la cannabis light non è droga. 

Respira il comparto della canapa che dopo la liberalizzazione del 2014 ha creato un indotto da 15mila posti di lavoro messi a rischio dalla recente pronuncia della Cassazione che ha classificato come illegale la vendita di prodotti derivati dalla canapa "qualora se ne constati l'effetto drogante".

Ora il caso di Ancona aggiunge un tassello alla battaglia legale portata avanti da migliaia di commercianti. 

I giudici della sezione Riesami e Appelli di Ancona hanno stabilito che tutto il materiale a base di cannabis lightsequestrato nel punto vendita di corso Garibaldi nel giugno 2018, deve essere riconsegnato al commerciante laddove il principio attivo sia inferiore a 0,5%. Questo sulla base di una consulenza tecnica redatta dal professor Rino Floldi che stabilisce come "i derivati della cannabis, al fine di sortire un effetto stupefacente, debbano avere un quantitativo minimo di principio attivo tetraidrocannabinolo (THC) pari almeno allo 0,5%".

Cannabis light, se Thc inferiore a 0,5 non è droga

L’avvocato Carlo Alberto Zaina, legale del commerciante, ha sottolineato come il Tribunale del Riesame dorico abbia saputo individuare un criterio corretto: "Ora speriamo che altri tribunali di Italia prendano esempio".

Il primi blitz nei cannabis shop anconetani erano avvenuti nel giugno del 2018. Il sequestro non era stato convalidato dal Gip, che aveva ritenuto come quei prodotti rientrassero nei limiti della legalità, visto che i prodotti derivati dalla coltivazione non superavano una percentuale di THC pari allo 0,6%. Di fronte alla decisione del Gip, il pm Irene Bilotta si era rivolta alla Cassazione, convita che la coltivazione della cannabis autorizzata non comprendesse anche la possibilità della commercializzazione di prodotti derivanti che, con lo 0,6% di THC, diventavano a tutti gli effetti delle sostanze stupefacenti in libera vendita. Il tribunale dorico aveva così sospeso la decisione in attesa della sentenza della Cassazione.

La sentenza della Cassazione Sezioni Unite della Corte

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione si sono espresse lo scorso luglio. Un appello parzialmente fondato quello della Procura perché, come si legge nella sentenza, “la commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della varietà di canapa non rientra nell’ambito della legge, che qualifica come lecita solo l’attività di coltivazione di canapa di alcune varietà ammesse dalla legge, che elenca tassativamente i derivati della coltivazione che possono essere commercializzati, per cui la cessione, la vendita e la commercializzazione del pubblico dei derivati sono condotte che integrano il reato di cui all’articolo 73 Testo unico sugli stupefacenti, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore allo 0,6%, salvo che i derivati non siano privi di efficacia drogante, secondo in principio di offensività”. 

La definitiva linea di demarcazione dello 0,5% di THC

Ed è alla luce di questa sentenza che i giudici dorici, che hanno indicato lo 0,5% di THC come linea netta di demarcazione per distinguere i prodotti con effetto stupefacente da quelli privi di qualsiasi conseguenza. Dunque confermando la primissima decisione quando l'anno scorso non avevano convalidato il primo sequestro. Dunque, come hanno disposto il dissequestro dei prodotti con principio attivo inferiore allo 0,5%, allo stesso modo hanno disposto il sequestro preventivo dei derivati che si trovano al di sopra di quella soglia. Nel caso dei negozi anconetani, solo pochi campioni resteranno sotto chiave. 

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