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Giovedì, 25 Aprile 2024
Il caso

Stop all’assegno di mantenimento se l’ex moglie non cerca lavoro: la sentenza della Cassazione

La decisione nel caso di un uomo che non era più disposto a elargire alla compagna la somma stabilita con il divorzio

No all’assegno di mantenimento all’ex moglie se lei si rifiuta di cercare un lavoro. Questa la decisione della Cassazione, con una sentenza pubblicata lo scorso 4 febbraio, che ha dato così ragione all’ex marito che non voleva più continuare ad elargire quella somma alla donna. 

La Corte di Appello di Torino aveva già revocato l’assegno previsto a carico dell’uomo in favore dell’ex compagna, la quale aveva quindi fatto ricorso, sostenendo tra i vari motivi che la Corte non aveva tenuto conto, ai fini della revoca, del tenore di vita goduto da lei durante il matrimonio, facendo poi presente che la Corte d’Appello aveva revocato quell’assegno “ritenendola astrattamente idonea a svolgere attività lavorativa” e che il giudice dell’impugnazione non avrebbe tenuto conto della sua età e delle sua difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro, da cui si era allontanata da circa vent’anni, nonché del fatto che, qualora avesse trovato un lavoro, non sarebbe stata in grado di rendersi economicamente indipendente. 

Cassazione: sì alla revoca dell'assegno divorzile all'ex che non vuole lavorare

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondato il primo motivo e inammissibili tutti gli altri. Secondo i giudici, infatti, la famiglia godeva di un tenore di vita non elevato (circostanza del resto non smentita dalla ricorrente, fa notare la Corte). Quanto agli altri motivi addotti dalla donna, la revoca dell’assegno divorzio è avvenuta anche in ragione dell’accertata nuova convivenza della donna. Inoltre, La Corte d’Appello di Torino, disponendo la revoca dell’assegno, secondo la Cassazione aveva "tenuto conto dell’età, giudicata non particolarmente avanzata” della donna (che ha 46 anni), “dell’assenza di patologie o condizioni di salute ostative all’attività lavorativa di addetta alle pulizie, già svolta occasionalmente, nonché della situazione economica complessiva e di un atteggiamento rinunciatario della signora a trovare un’occupazione, non smentito nel motivo di ricorso”. 

La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso presentato dalla donna, condannata alla rifusione delle spese processuali per 1.500 euro. 

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