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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Il testo del Dpcm 14 gennaio

Il testo del Dpcm 14 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo la firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Contiene le misure per il contenimento del contagio nelle regioni e le nuove regole e le deroghe per i cittadini

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha pubblicato sul sito del governo e sulla Gazzetta Ufficiale il testo del Dpcm 14 gennaio contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto ministeriale era stato discusso nel consiglio dei ministri convocato in serata alle 22 e 20 e conclusosi poco prima della mezzanotte, mentre sempre in serata è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 2 14 gennaio approvato dal Cdm del giorno prima.

Il testo del Dpcm 14 gennaio in pdf

Il decreto della presidenza del consiglio, insieme al Dl n.2 14 gennaio, cambia le regole e le restrizioni agli spostamenti tra regioni. Nelle nuove regole ci sono limitazioni per le visite ad amici e parenti nelle zone rosse e arancioni e la stretta su bar e ristoranti e la riapertura delle scuole il 18 gennaio, zone rosse e arancioni permettendo. Viene certificato il rinnovo di tutte le misure già in vigore a partire dal coprifuoco dalle 22 alle 5, le scuole superiori in didattica a distanza al 50% da lunedì e l'inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni, introdotte con il decreto approvato mercoledì: con Rt 1 o con un livello di rischio alto o, ancora, con un'incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti e un rischio moderato, si va in arancione, con Rt a 1,25 in rosso. L'articolo 2 contiene le misure di contenimento del contagio nelle regioni.

Art. 2

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell’articolo 1, commi 16-quater e 16-quinques, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  individuate le Regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un  livello di rischio alto, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d’intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4.

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui all’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all’aggiornamento dell’ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dall’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di 14 giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

  • a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
  • b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • d) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, a eccezione di quelle di cui all’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Il testo del Dpcm 14 gennaio in pdf

Gli allegati al Dpcm 14 gennaio in pdf

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