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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Legittima difesa o omicidio? Il nuovo caso del tabaccaio che ha ucciso un ladro

Dopo 7 furti subiti in 10 anni Marcellino Iachi Bonvin, un tabaccaio di Pavone Canavese, ha ucciso un ladro. Ora è indagato per eccesso colposo di legittima difesa, vediamo cosa dice la legge in merito ricordando come non vi sia alcuna licenza di sparare

"Tabaccaio di 67 anni, incensurato e già rapinato numerose volte, stanotte si è difeso durante l'ennesimo furto e (purtroppo) ha ucciso uno dei tre ladri, con un'arma legalmente detenuta: #iostocoltabaccaio". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini scende in campo nel nuovo caso che vede protagonista Marcellino Iachi Bonvin, un commerciante di Pavone Canavese, che raccoglie anche il sostegno di Giorgia Meloni: "Per Fratelli d'Italia la difesa è sempre legittima".

Ma è davvero così? Molto si è detto della nuova legge sulla legittima difesa, ma ben poco è cambiato.

Tabaccaio spara e uccide un rapinatore: è indagato

bar tabacchi winner point pavone canavese-2

Prima i fatti: a Pavone Canavese intorno alle 4 di questa mattina, venerdì 7 giugno 2019, un 24enne è morto dopo essere stato ferito al petto da un colpo di pistola durante una rapina. A sparare il titolare di una tabaccheria che, svegliato dall'allarme del negozio, è sceso in strada per affrontare tre rapinatori che avevano già caricato su un furgone 2mila euro presi da macchinetta cambiasoldi.

Il tabaccaio, Marcellino Iachi Bonvin, ascoltato in Procura, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ora è indagato per eccesso colposo di legittima difesa.

Secondo quanto ricostruito da Torinotoday dal 2004 al 2014 l'attività dell'uomo aveva subito sette furti, ma la telecamera posta sopra  l'insegna della tabaccheria non avrebbe ripreso l'accaduto in quanto non era attiva.

Legittima difesa, cosa dice la legge

In molti si stanno chiedendo per quale motivo Marcellino si trovi sotto indagine nonostante la nuova legge sulla legittima difesa. Come spiegavamo lo scorso Aprile al momento della promulgazione della nuova normativa lo stesso presidente della Repubblica aveva sollevato alcune perplessità. 

La modifica del codice penale stabilisce un'ampliamento della fattispecie di proporzionalità tra offesa e difesa ("sussiste sempre se l’aggressione avviene in casa o sul luogo di lavoro") mentre la legge ritiene sempre legittima la difesa "nel caso qualcuno stia respingendo un’intrusione con violenza o minaccia".

Inoltre la nuova legge ha introdotto concetti molto ampi e discrezionali come ad esempio "la situazione di minorata difesa" o "lo stato di grave turbamento" a copertura di chi spara. 

La difesa non è sempre legittima, anche con la nuova legge come spiegavamo lo scorso ottobre. L'assunto propagandato da Salvini è in realtà un concetto privo di fondamento come dimostrano i fatti di cronaca. È sempre in capo alla magistratura stabilire se chi ha sparato ha commesso reato.

L’eventualità di un eccesso di legittima difesa esiste ancora, al contrario non vi è alcuna licenza di sparare anche in caso di intrusione in casa propria. Come mostrano i fatti di Monterotondo e Pavone Canavese.

Pavone Canavese sparatoria tabaccaio 7 giugno 2019-2

Fino ad ora la giurisprudenza ha dimostrato come anche la violazione di domicilio non sia stata in grado di superare i rigorosi limiti di liceità della legittima difesa: la Cassazione ha ritenuto come lo stesso ingresso fraudolento o clandestino nella dimora dell'aggredito, in carenza sempre della aggressione o della esposizione della controparte ad un pericolo alla propria vita o incolumità, non acquisisca rilievo per invocare la scriminante della legittima difesa. In poche parole nell'ipotesi in cui l'aggredito agisca per difendere beni patrimoniali necessita il duplice requisito della non desistenza e del pericolo di aggressione.

Nella Sentenza n. 32282 del 2006 la Cassazione affrontò un caso in cui all'imputato era contestato l'eccesso di legittima difesa per avere esploso un colpo di pistola dalla finestra dell'abitazione contro un ladro in fuga che in seguito moriva per le lesioni riportate: dopo che in primo grado l'imputato era stato assolto, la Corte di Appello di Napoli, riconosceva la responsabilità penale dell'imputato e infine la Corte suprema aveva ritenuto l'imputato colpevole dell'eccesso di legittima difesa in quanto dalle risultanze processuali si evinceva che non sussisteva un "pericolo di aggressione" e la vittima, dandosi alla fuga, aveva in sostanza desistito dal suo iniziale intento aggressivo. 

Infine sempre la Cassazione nella Sentenza n. 28802 del 3 luglio 2014 ha ritenuto che non si potrà giustificare l'uccisione di un ladro introdottosi in casa quando sia messo in pericolo soltanto un bene patrimoniale dell'aggredito.

Un cambio di registro avviene con il processo a Fredy Pacini, il gommista di Arezzo che il 28 novembre 2018 colpì mortalmente un ladro entrato a colpi di mazza nel suo capannone di Monte San Savino. Secondo il pm Andrea Claudiani gli spari esplosi in direzione del ladro sono "omicidio volontario", salvo poi chiedere l'archiviazione del processo riconoscendo al gommista la scriminante di aver agito in modo non penalmente perseguibile per tutelare la propria incolumità".

Cosa cambia con la nuova legge

Attenzione però: come puntualizzato dal Capo dello Stato al momento della promulgazione della nuova legge sulla legittima difesa, se il provvedimento amplia il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, il fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità.

Quindi perché la difesa sia legittima deve continuare a sussistere la necessità di difendersi da un pericolo attuale (ossia in atto, contemporaneo) di un'offesa ingiusta.  

Per quanto riguarda il concetto di "grave turbamento", non può essere invocato soggettivamente da chi ha sparato. Inoltre la nuova legge non contempla che lo Stato paghi le spese giudiziarie di chi subisce un'aggressione per strada (diversamente rispetto ai casi di  legittima difesa 'domiciliare'). 

Tutti elementi che dovrebbero essere ricordati quando, erroneamente, si sostiene che la difesa sia sempre legittima. 

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