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Giovedì, 25 Aprile 2024
Il provvedimento / Milano

La Lombardia in zona arancione scuro da venerdì 5 marzo

L'ordinanza del governatore Attilio Fontana. Scuole di ogni grado chiuse, ad esclusione dei nidi

Tutta la regione Lombardia passa in zona arancione scuro o "rafforzata" da subito, già dalla mezzanotte tra giovedì e venerdì e fino a domenica 14 marzo. Il governatore Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di ogni grado, asili nido esclusi. La differenza più grande riguarda la scuola: nei comuni in "arancione scuro" sono infatti sospese le lezioni in presenza per tutte le classi ad eccezione degli asili nido, mentre nei comuni in arancione "normale" le lezioni restano in presenza, con le superiori al 50%. L'ordinanza prevede anche il divieto di utilizzare le aree giochi all'interno dei parchi e il divieto di recarsi nelle seconde case.

Lombardia in zona arancione scuro: l'ordinanza di Fontana

La decisione, precisa una nota della regione, arriva "visti l'andamento della situazione epidemiologica sul territorio e le peculiarità del contesto sociale ed economico e considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un'incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alle classi di età più giovani". È dunque "sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, negli Istituti tecnici superiori e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore  nonché nelle scuole dell'infanzia. Proseguono i servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi)".

"La commissione indicatori Covid-19 regione Lombardia, a seguito dell'analisi dei dati effettuata, ha condiviso la necessità di superare la differenziazione tra aree assumendo interventi di mitigazione rinforzati per tutto il territorio regionale con l'obiettivo, oltre che di contenere l'incremento di contagi, di preservare le aree non ancora interessate da una elevata incidenza", spiega il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, commentando l'ordinanza.

L'ordinanza approvata giovedì 4 marzo fa cessare gli effetti delle ordinanze precedentemente emanate in relazione al posizionamento di una serie di territori in fascia arancione rafforzata che si considerano superate dal provvedimento approvato dalla regione. Ecco nel dettaglio il dispositivo dell’ordinanza:

Art. 1) (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia)

Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), sono adottate le seguenti misure:

  • 1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia;
  • 2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2:
  • • le attività di laboratorio sono garantite;
  • • resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
  • 3. Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 44 del DPCM 2 marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
  • 4. si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;
  • 5. non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
  • 6. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
  • 7. non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
  • 8. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
  • 9. non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
  • 10. è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.

Differenze tra zona arancione e arancione "rafforzata" anche per le seconde case: in arancione è possibile raggiungerle, mentre in zona arancione rinforzata no. È vietato uscire dal comune per recarsi nella seconda abitazione e non è possibile entrare nel comune in arancione rafforzato per andare nel secondo appartamento. Altro "cambio": in arancione rafforzato non si può far visita a casa di amici e parenti - anche se è possibile girare liberamente per il proprio comune -, mentre in arancione "semplice" è consentito una volta al giorno. Per il resto divieti e restrizioni sono sostanzialmente uguali: non si possono varcare i confini comunali - resta valida la deroga per i comuni sotto i 5mila abitanti -, bar e ristoranti possono effettuare solo asporto fino alle 22 e domicilio senza limiti di orari. Musei e luoghi della cultura sono chiusi. Per entrambe le zone centri commerciali chiusi nei weekend e nei festivi e prefestivi. 

Sui mezzi di trasporto pubblici in arancione rafforzato è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica "diversa dalle mascherine di comunità". In entrambe le zone resta valido il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino ed è vietato uscire dalla regione (gli spostamenti tra territori diversi sono vietati fino al 27 marzo). Sarà sempre possibile uscire dal comune o in orario di coprifuoco per motivi di salute, necessità e lavoro presentando l'autocertificazione. 

Cos'è la zona arancione scuro (o rafforzata) e cosa cambia per i cittadini

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