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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Nuovo Dpcm e spostamenti tra regioni nelle seconde case: come stanno davvero le cose

La nuova circolare interpretativa inviata dal Viminale ai prefetti chiarisce che lo spostamento verso altri territori (in zona rossa, arancione, gialla) è concesso per situazioni di necessità, lavoro o salute, o se si deve rientrare al proprio domicilio, residenza o abitazione. Ma in quest'ultimo termine rientrano immobili affittati per breve tempo o multiproprietà? Si va ragionevolmente verso ordinanze regionali ad hoc

Ieri il Viminale ha inviato ai prefetti una nuova circolare interpretativa del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 e del Dpcm 14 gennaio 2021. Il documento è molto rilevante perché toglie tutti i dubbi su alcuni elementi della nuova stretta, decisa dal governo Conte per arginare la diffusione del virus sul territorio italiano. I punti di domanda riguardavano soprattutto gli spostamenti fuori Regione verso le cosiddette "seconde case": si può andare nelle seconde case fuori regione? Non c'è un divieto espresso, ma non c'era nemmeno un chiaro via libera. O meglio, l'interpretazione secondo cui sarebbe possibile raggiungere una "seconda casa" fuori dalla Regione senza una "situazione di necessità", pareva - per l'appunto - un'interpretazione: perché di seconde case non v'è traccia, ma l'omissione può essere considerata significativa. Il documento è firmato dal capo di Gabinetto del ministero dell'Interno dott. Bruno Frattasi. Nella mattinata di martedì una precisazione del sottosegretario Achille Variati dissipa i dubbi residui. 

Nuovo Dpcm: spostamenti fuori regione cosa cambia davvero 

Sugli spostamenti si dice semplicemente altro, ovvero che è "sancito il divieto, in linea con la norma primaria contenuta nel decreto-legge n. 2/2021, e quindi con vigenza fino al 15 febbraio 2021, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, con l’eccezione di quelli motivati dalle suddette circostanze giustificative", ovvero come ormai sappiamo a memoria, "comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute". Si ricorda poi come è sempre stato finora, anche prima durante e dopo le ultime festività natalizie, che "è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In virtù di tale ultima previsione, - si legge sempre nella circolare - gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore "arancione" o "rosso"".

Circolare Viminale: rebus "seconde case" e abitazione

Insomma, si può viaggiare fuori regione? E' concesso se giustificato da situazioni di necessità, lavoro o salute, o se si deve rientrare al proprio domicilio, residenza o abitazione. Riferimenti alle seconde case stavolta non ve ne sono: di conseguenza non c'è un divieto espresso. La novità nella circolare del Viminale di ieri è proprio quella, in fondo. Infatti anche l'assenza del riferimento ha uno suo valore. Si chiarisce che si può sempre rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione anche se queste si trovano collocate fuori Regione. Qualche esempio: se sono domiciliato a Torino per lavoro, nel fine settimana posso tornare alla residenza a Milano, così come alla mia "abitazione", espressione questa il cui concetto giuridicamente è rimasto indefinito sino a quando il governo non ne ha tratteggiato i contorni nelle precedenti Faq. Possibile però ampliare i confini del concetto di "abitazione", in precedenza definito dal governo per l'appunto come "il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità" o "con abituale periodicità e frequenza", con una "seconda casa" usata episodicamente per le vacanze (cioè per comprovate esigenze di turismo). Andiamo avanti.

La circolare ai prefetti ribadisce quindi che è sempre consentito il rientro alla residenza, al domicilio ed all'abitazione, anche fuori Regione. Far coincidere "abitazione" con "seconda casa" non sembra la cosa più scontata, e venirne a capo non sarà affatto semplice perché la differenza può essere più sfumata di quanto appaia in un primo momento: immobili affittati per breve tempo o multiproprietà fuori-regione rientrano tra quale tipo di abitazione?  La mancata chiarezza sulla questione è stata sollevata anche dal presidente della Toscana Eugenio Giani (Pd). "Voglio vedere e approfondire le fonti normative" ha detto, annunciando un’ordinanza per una stretta: chi ha la seconda casa nella Regione e viene da fuori potrà andarci solo a patto che abbia il medico di famiglia in Toscana. Altre Regioni potrebbero prendere esempio.

Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Il fatto che non venga più fatto esplicito riferimento alle seconde case tra le destinazioni vietate, a differenza che in passato (come la circolare di inizio gennaio), è un via libera? Non sono espressamente vietati spostamenti verso le seconde case dopo l'ultimo Dpcm. Questo è un dato di partenza. Poi le interpretazioni, a partire da questo elemento, possono essere varie. Se il modello Toscana sarà imitato, chi ha la seconda casa in una Regione potrebbe andarci, partendo da fuori dei confini regionali, solo a patto che abbia il medico di famiglia nella regione della seconda casa. Sarebbe una discriminante importante. Ma si attendono le eventuali ordinanze per i dettagli. Non ci possono essere dubbi sul fatto che una "seconda casa" è sempre e comunque un'abitazione privata, e anche questo può essere considerato significativo. Insomma, mettendosi nei panni di chi i controlli li dovrà fare, trovare l'appiglio per sanzionare appare complicato, se non ci saranno nuove ordinanze locali come quella su cui ragionano a Firenze.

Nuovo Dpcm: le altre novità per la zona gialla

La circolare evidenzia anche come il nuovo Dpcm abbia introdotto alcuni significativi elementi di novità per la zona gialla: viene ampliato ulteriormente "l’ambito delle attività che restano consentite durante le chiusure festive e prefestive dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili, facendovi ora rientrare anche le librerie".

Il Dpcm, riguarda poi l’asporto di cibi e bevande. Infatti, si legge nella circolare ai prefetti, "in relazione all’esigenza di prevenire gli assembramenti, l’asporto è ora consentito esclusivamente fino alle ore 18 per le attività commerciali che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)".

Si ricorda poi che il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, finora sospeso, "viene riattivato dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che, sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, siano garantite modalità di fruizione contingentate o comunque tali da evitare assembramenti e da consentire il rispetto della distanza interpersonale. Alle medesime condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre".

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Le novità in zona arancione

La circolare ai prefetti, analizzando la cosiddetta zona arancione e le relative norme, sottolinea altri elementi inediti introdotti nella normativa dal decreto-legge e dal Dpcm del 14 gennaio 2021. Con riguardo agli "spostamenti", si legge: "Premesso che la mobilità, in entrata e in uscita, nei territori ricadenti in area "arancione" resta vietata, fatta eccezione per la ricorrenza delle cause scriminanti menzionate in precedenza, si osserva che gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, già commentati con riferimento alle regioni in area "gialla", subiscono, in area "arancione", una restrizione territoriale, essendo consentiti, nelle medesime modalità sopra illustrate, esclusivamente in ambito comunale". Di fattom è consentito, "una sola volta al giorno, spostarsi verso una sola abitazione privata abitata. Tali spostamenti potranno avvenire tra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono".

Confermata la cosiddetta deroga dei "30 km" per i piccoli Comuni: "Restano tuttavia consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia". Altro dettaglio: la circolare ai prefetti conferma e chiarisce in zona arancione "la sospensione delle attività museali e delle mostre", a differenza che in area gialla, mentre per ciò che riguarda le attività dei servizi di ristorazione, viene sottolineato che l'ultimo Dpcm "ribadisce la sospensione in via generale, consentendo, come già in precedenza stabilito, la consegna a domicilio senza limiti di orario e la modalità dell’asporto fino alle ore 22, salvo che per le attività contrassegnate dai codici ATECO 56.3 e 47.25, in cui, analogamente all’area "gialla", si introduce il nuovo limite orario delle ore 18".

Nella circolare del Viminale giro di vite anche ai controlli nelle città: i prefetti dovranno garantire "la più scrupolosa osservanza delle prescrizioni vigenti attraverso mirati servizi di controllo del territorio, soprattutto nelle aree urbane - specialmente quelle interessate da fenomeni di affollamento nelle ore serali e notturne - nei luoghi di transito e lungo le principali arterie stradali".

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EDIT ORE 12.30- "Si può sempre tornare nella propria residenza o abitazione: una seconda casa è un'abitazione e non è esplicitato nel nuovo Dpcm il divieto di andare nella seconda casa purché si tratti di una proprietà o ci sia comunque un contratto di affitto" anche se fuori Regione. Lo ha detto il sottosegretario Achille Variati, spiegando che "se la casa è di proprietà di un altro, anche se parente, non può essere considerata seconda casa".

La circolare del Viminale ai prefetti

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