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Venerdì, 29 Marzo 2024
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L'ordinanza delle zone rosse e arancioni: cosa cambia dal 15 novembre in Campania, Toscana, Friuli, Emilia e Marche

Consultabile sul sito del ministero, avrà validità per 15 giorni: i divieti e le regole in vigore nelle aree

Entra in vigore oggi 15 novembre l'ordinanza del ministero della Salute che porta in zona arancione le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche e in zona rossa Campania e Toscana. L'ordinanza firmata da Speranza, consultabile sul sito del ministero, avrà validità per 15 giorni e quindi perderà i suoi effetti il 29 novembre: prevede che la Campania e la Toscana si aggiungano all'elenco delle zone rosse che oggi già vede presenti Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Valle d'Aosta. Emilia-Romagna, Friuli e Marche diventeranno arancioni, raggiungendo Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria. 'Gialle' rimangono invece Lazio, Molise, Sardegna, Trento e il Veneto. 

L'ordinanza del ministero della Salute e le nuove zone rosse e arancioni

Cosa cambia quando si entra nella zona rossa, come è successo oggi a Campania e Toscana? Gli spostamenti sono vietati, arriva la chiusura di bar e ristoranti e dei negozi in generale, eccetto supermercati, farmacie, tabaccherie, parrucchieri, mentre le scuole sono in presenza solo fino alla prima media, oltre alle le chiusure valide per tutto il Paese, quelle di cinema, teatri, palestre. L'area arancione, quella a rischio medio-alto, prevede invece il divieto di spostamento tra una regione e tra un comune e l'altro, con 9 regioni. 

Con  il passaggio dalla zona gialla ad una arancione, cambiano le regole sugli spostamenti: è vietato ad esempio spostarsi in un altro Comune se non si ha un valido motivo (lavoro, salute o necessità) ed è vietato "ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati". Per uscire dal proprio Comune o Regione bisognerà dunque munirsi di autocertificazione, a patto di avere un buon motivo. Sono invece consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, così come è"consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Nessun problema neppure per spostarsi all’interno del proprio Comune dalle 5 alle 22: sarà possibile farlo senza la necessità di dover compilare l’autocertificazione

Nelle regioni arancioni è vietato il servizio all’interno di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Resta però consentito il servizio di consegna a domicilio fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. nelle zone arancioni è consentito andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti senza limiti di orario. Così come è consentito uscire per “raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti – si legge nelle Faq - dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario”. È consentito anche se “fortemente sconsigliato” anche spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni. 

Zona arancione e rossa: le regioni che possono cambiare verso dalla prossima settimana

Cosa cambia dal 15 novembre in Campania, Toscana, Friuli, Emilia e Marche

Oggi il Corriere Fiorentino riepiloga in una serie di domande e risposte cosa cambia nelle zone rosse. Vediamo alcune delle questioni poste: 

  • Sono residente in una regione «rossa»: posso uscire o entrare dalla regione? Ci si può muovere soltanto per «comprovate esigenze» dunque motivi di lavoro, salute ed emergenze.
  • Se sono residente in una Regione in fascia rossa posso uscire dal mio Comune? No, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, all’interno del territorio salvo che per «comprovate esigenze» cioè per «lavoro, studio, salute».
  • Posso andare a trovare amici non conviventi o parenti? No. Senza un motivo di necessità nelle zone rosse è obbligatorio restare casa.
  • Posso andare nei negozi? Solo in quelli aperti, cioè i rivenditori di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i tabaccai, le edicole; e ancora lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, informatica, abbigliamento per bambini, giocattolai, profumerie, pompe funebri, benzinai, auto officine.
  • Posso fare jogging o andare in bici? Sì, perché rientra nell’attività sportiva. La bici si può usare anche peril tragitto casa-lavoro e per fare la spesa.
  • Posso fare una passeggiata? Sì, ma si tratta di «attività motoria» e dunque è consentita soltanto da soli e «in prossimità della propria abitazione».
  • Se faccio una passeggiata devo indossare la mascherina? Si può svolgere attività motoria «purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie». 

Queste sono invece le FAQ del governo per la zona arancione pubblicate sul sito di Palazzo Chigi: 

  • Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In quest'area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
  • È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno? Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
  • La sospensione delle attività di ristorazione disposta nelle zone c.d. arancioni e rosse, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati? I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
  • È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza? Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
  • Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale? Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.
  • È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva? Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune.
  • Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti? Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).  È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
  • Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti? Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune). Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
    Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
  • È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza? Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
  • Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale? Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.
  • Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni? Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

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