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Mercoledì, 24 Aprile 2024
il caso

Torna al lavoro una psicologa sospesa dall'Ordine professionale

La professionista è stata reintegrata dal tribunale civile di Firenze con un provvedimento d'urgenza. "A tutt'oggi non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine", scrive la giudice

Può tornare al lavoro la psicologa toscana sospesa dall'Ordine professionale perché non in regola con l'obbligo vaccinale imposto per legge alle professioni sanitarie per contrastare la diffusione del Covid-19. La professionista è stata reintegrata dal tribunale civile di Firenze con un provvedimento d'urgenza, firmato dalla giudice della seconda sezione civile Susanna Zanda, tramite cui è stato sospeso temporaneamente il provvedimento dell'Ordine di categoria.

Le motivazioni della giudice

"Non può essere costretta" a sottoporsi a vaccini "sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel Dna, alterandolo in modo che potrebbe risultare irreversibile con effetti ad oggi non prevedibili per la vita e la salute", spiega la giudice nel provvedimento d'urgenza. Secondo la giudice della seconda sezione, le motivazione della psicologa riguardano i dubbi sulla realizzazione dei vaccini. “A tutt'oggi dopo due anni ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine - si legge tra le motivazioni del provvedimento - come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi”.

Il giudice ha accolto molte delle osservazioni presenti nel ricorso. "La sospensione dell'esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell'individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita appunto dalla libertà dal bisogno". Inoltre ha riconosciuto che "da molti mesi" la psicologa "non può più esercitare la professione e sostentarsi col proprio lavoro, unica fonte di sostentamento".

Nel contestare l'obbligo vaccinale, il provvedimento della giudice cita inoltre l'articolo 32 della Costituzione: "Dopo l'esperienza del nazifascismo non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato". Ma per Zanda "un consenso informato non è ipotizzabile allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto 'militare'".

Il legale della psicologa, Raul Benassi di Piombino, in provincia di Livorno, aveva fatto ricorso cautelare urgente in tribunale per chiedere la sospensione del provvedimento assunto dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana il 19 ottobre 2021 "per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale". A seguito della decisione della giudice, la psicologa può esercitare "in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati". L'udienza di merito per discutere la revoca, la conferma o la modifica del provvedimento è stata fissata dalla giudice Zanda per il prossimo 15 settembre.

La replica dell'Ordine

Immediata la replica dell’Ordine degli Psicologi della Toscana che si dice pronto a lavorare “con i propri legali per difendersi attraverso le più opportune forme e nelle sedi preposte, nel rispetto della legge e a tutela della salute della comunità”. E' quanto dichiara lo stesso Ordine con una nota, che ricorda a tutti i sanitari di rispettare il decreto legge 44 del 2021 sull’obbligo vaccinale. 

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