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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Gli interventi di sostegno

Lo smart working per un solo lavoratore dipendente con figli per famiglia

I benefici con efficacia retroattiva e fino al 30 giugno 2021 nei casi in cui i figli minori di 16 anni non potranno andare a scuola. Ecco tutte le novità nel dettaglio

È in vigore il decreto legge 13 marzo 2021 n. 30 con le misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e gli interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. Il provvedimento licenziato dal Consiglio dei ministri dello scorso 12 marzo, oltre a disporre nuove e più severe restrizioni per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile, prevede, con efficacia retroattiva e fino al 30 giugno 2021, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti, di bonus baby sitter e dello smart working nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli. Ecco tutte le novità nel dettaglio su smart working, congedi e bonus nei casi in cui i figli non potranno andare a scuola. Ma attenzione: sarà consentito richiederli a un solo genitore per famiglia.

Per questi benefici il governo ha stanziato 282,8 milioni di euro per l'anno 2021. Per accedere ai bonus bisognerà rivolgersi all'Inps, che sulla base delle domande pervenute provvederà al monitoraggio comunicando i dati al ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'Economia e delle finanze.

Lo smart working per un solo genitore nel nuovo decreto legge del governo

Il lavoratore dipendente genitore di un figlio convivente, minore di 16 anni, potrà richiedere lo smart working solo se non lo ha già richiesto l'altro genitore. Una volta accordato il permesso, il dipendente potrà svolgere il proprio lavoro da casa per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio. Lo smart working verrà inoltre consentito anche nei casi di un'eventuale infezione da Covid-19 del figlio o di quarantene disposte dalle Asl. Nei casi in cui non sarà possibile il lavoro agile, il genitore di un figlio convivente, minore di 14 anni, potrà astenersi dal lavoro, ma anche in questo caso solo se non lo ha già richiesto l'altro genitore. E anche questo permesso varrà per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio e anche nei casi di contagio del figlio e di quarantene ordinate.

La richiesta di totale astensione dal lavoro

L'astensione dal lavoro verrà accordata anche nel caso di un genitore di un figlio con disabilità iscritto a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza. In questi casi di astensione dal lavoro verrà corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione. In caso di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori potrà comunque richiedere la totale astensione dal lavoro, anziché lo smart working, ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, gli autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso impiegati per l’emergenza Covid-19, i dipendenti del settore sanitario, possono invece scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, per i figli conviventi minori di 14 anni. Anche qui ci sono delle incompatibilità: chi fruisce del bonus per i servizi integrativi per l'infanzia, infatti, non può richiedere il bonus asilo nido. Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo.

In tutti i casi, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste.

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