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Giovedì, 28 Marzo 2024
Il caso / Catanzaro

Stupro di gruppo ripreso in un video, la Cassazione: "È partecipe anche chi assiste e plaude"

Confermata l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 23enne di Lamezia Terme. Il caso riguarda gli abusi subìti da un ragazzo disabile da parte di una decina di persone

Nel caso di uno stupro di gruppo è considerato "partecipe" anche chi assiste e plaude alla registrazione video dell'abuso. Lo ha stabilito la Cassazione, confermando l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 23 anni di Lamezia Terme, comune in provincia di Catanzaro. Nello specifico, il caso riguarda gli abusi subìti da un ragazzo disabile da parte di una decina di persone. La 23enne, presente a uno degli episodi ripreso con un cellulare e diffuso in rete, ha esclamato: "Troppo forte raga, quell'altro gli sta facendo pure il video".

Contro la configurabilità dell'accusa di stupro di gruppo, il legale della ragazza, l'avvocato Antonio Larussa, ha fatto ricorso alla suprema Corte sostenendo che il comportamento della 23enne, della quale a suo avviso non era certa la presenza al momento dell'abuso, non era "di istigazione", ma al massimo si era trattato di "una mera adesione morale a un progetto criminoso altrui, come tale penalmente irrilevante". Tuttavia la Cassazione ha risposto che "l'indagata è chiamata a rispondere non di concorso in violenza sessuale di gruppo, ma di violenza sessuale di gruppo". Questo perché lo stesso reato per come è stato 'disegnato' non comporta "la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale", basta anche che sia uno solo del "branco" a realizzare o minacciare l'abuso.

"In altri termini - spiega il verdetto numero 32503 depositato dalla terza sezione penale del 'Palazzaccio' - la realizzazione di un contributo 'morale', da parte del concorrente nel reato che non realizza l'azione tipica", ossia la violenza vera e propria, e che si trova "sul luogo e nel momento del fatto", costituisce "una condotta di 'partecipazione' punita direttamente ai sensi dell'art.609 octies del codice penale". Quanto alla presunta 'assenza della ragazza, per i giudici si tratta solo di una "diversa valutazione dei dati probatori" non consentita in Cassazione e "confezionata" dalla difesa.

Per la suprema Corte - che ha confermato l'obbligo di firma a carico della 23enne deciso con ordinanza dal tribunale di Catanzaro del 29 marzo in attesa del corso della giustizia - pronunciando quella frase, la giovane "non solo non si è dissociata dalla condotta realizzata" da uno del 'branco', "condotta che era ancora in corso posto che in quel momento si stava registrando il video", "ma ha rafforzato nei confronti di costui, l'intento di usare violenza alla persona offesa peraltro portatore di deficit cognitivo". Sono stati i familiari della vittima ad accorgersi del video che girava in rete e a rivolgersi ai carabinieri. In tutto sono state emesse una decina di misure cautelari.

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