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Sabato, 20 Aprile 2024
La sentenza

Tamponi rapidi vietati in parafarmacia: la Consulta chiude il caso

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tar Marche: la decisione di puntare solo sulle farmacie non è "irragionevole", ma "rientra nella sfera della discrezionalità legislativa". Ecco perché

La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici non è una scelta irragionevole, ma rientra nella sfera della discrezionalità legislativa. Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 171, depositata oggi (redattore Filippo Patroni Griffi), dichiarando non fondate le questioni sollevate dal Tar Marche sulla legge n. 178 del 2020 che stabilisce solo per le farmacie "dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza" la possibilità di eseguire tamponi per la rilevazione del Sars-Cov-2. 

A ottobre il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti e la Confederazione Unitaria Libere Parafarmacie Italiane avevano scritto al ministro Speranza: "Perché impedite a 4700 farmacisti, laureati che operano nelle cosiddette "parafarmacie" di eseguire tamponi rapidi antigenici? Perché li considerate farmacisti di serie B? Non hanno anche questi farmacisti tutte le competenze che hanno i loro colleghi che lavorano in farmacia?". Con le farmacie intasate dalle richieste di test la scelta di affidare il "servizio" solo alle farmacie aveva destato più di qualche perplessità. 

La Corte ha però ritenuto che, nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie - che sono esercizi commerciali - e le farmacie - che rientrano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale - permangono significative differenze "che impediscono di affermare di essere davanti a identiche situazioni giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo". Per fronteggiare la diffusione del Covid-19, spiegano dalla Consulta, "è stato necessario erogare sull'intero territorio nazionale nuovi servizi sanitari: la scelta di affidarli alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, è fondata sull'inserimento delle farmacie nell'organizzazione del Ssn e quindi sulla loro abilitazione a trattare i dati sensibili raccolti e trasmetterli alle autorità sanitarie, attraverso i sistemi informativi e telematici già in uso. Tale scelta è stata reputata dalla Corte non irragionevole". Il caso è chiuso. 

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