Vaccini e risarcimenti: chi ha diritto all'indennizzo
Inizialmente previsto solo per le categorie che hanno l'obbligo, adesso è stato esteso. Chi ne ha diritto e a quali condizioni
Chi a causa della vaccinazione anti Covid "raccomandata" riporta un danno biologico permanente ha dirito all'indennizzo. Lo stabilisce il decreto legge Sostegni-ter (Dl 4/2022). L'importante novità è tutta nell'aggettivo "raccomandata". Il risarcimento per i vaccini obbligatori non sono citati perché già inclusi nella legge 210/1992. Resta escluso chi si vaccina perché segue le indicazioni generali pur non essendo costretto. Col nuovo decreto si amplia quindi - e non di poco - la platea dei potenziali aventi diritto all'indennizzo.
Il decreto recita: "L'indennizzo spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonchè al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio".
Vuoi l'indennizzo? Niente causa
La mossa è duplice. Per chiedere il sussidio occorre rinunciare a eventuali azioni risarcitorie fondate sull?accertamento di vere e proprie responsabilità civili. In questo modo si ottiene quindi la riduzione delle azioni legali.
Il nodo del consenso
Il decreto interviene cosi su uno temi al centro del dibattito soprattutto con la progressiva estensione dell'obbligo. E si lega alla questione del "consenso informato". Chi si è vaccinato ha firmato i moduli ad hoc. Però c'è da chiarire che nei trattamenti sanitari obbligatori, il consenso non è dovuto proprio perché non è data al cittadino la facoltà di scelta (Ciò non toglie il diritto a essere informati e il dovere di effettuare l'anamnesi per capire se il trattamento debba essere sconsigliato).
Se il trattamento non è obbligatorio invece il consenso serve solo ad attestare che si è ricevuta informazione adeguata per valutare pro e contro e decidere liberamente. Il consenso non è un esonero di responsabilità.
Chi chiede la revisione dei moduli parla di un consenso solo di facciata con obbligo di fatto, indotto dall?esigenza di ottenere il green pass. Finora la tesi non ha convinto, è arrivato però l'ampliamento delle fasce che hanno diritto all'indennizzo. In questo senso si è più volte espressa la Consulta, ritenendo che gli indennizzi devono essere riconosciuti anche per gli eventi avversi derivati da vaccinazioni solo "raccomandate".