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Venerdì, 29 Marzo 2024
La nuova stretta

Cosa si può fare (e cosa no) in una zona arancione secondo il nuovo Dpcm

L'Italia è divisa in tre aree, con divieti e nuove regole a seconda del livello di rischio. Le misure entreranno in vigore dal 5 novembre e saranno valide fino al 3 dicembre. Ecco cosa cambia

Il nuovo Dpcm con le ulteriori misure restrittive per fronteggiare la pandemia di coronavirus in Italia è stato firmato dal premier Giuseppe Conte. L'annuncio è arrivato dopo la mezzanotte: le nuove misure entreranno in vigore venerdì 6 novembre e saranno valide fino al 3 dicembre.

Il nuovo Dpcm e l'Italia divisa in tre zone

L'Italia da oggi è divisa in tre zone, a seconda del livello di rischio e dello scenario di gravità: zona rossa, zona arancione e zona gialla. Quali sono i criteri per collocare un territorio o un'intera regione in zona rossa, zona arancione o zona gialla? Deve essere ancora pubblicato il report dell'Istituto di Superiore di Sanità e del ministero che dividerà l'Italia in tre fasce di rischio, ma sappiamo già che gli indicatori sono in tutto ventuno, dall’occupazione dei posti letto in terapia intensiva alla capacità di fare il tracciamento, dalla diffusione del virus alla rapidità nel fare i tamponi.

Il criterio più importante è la classificazione complessiva del rischio che va da alto a moderato. Poi ci sono gli scenari, che si basano sull'indice di contagio Rt e che hanno un livello tra 1 e 4 e che al momento classificano cinque regioni a rischio lockdown totale. Il combinato disposto di questi due indicatori (rischio alto e scenario 4) porta a finire nella zona rossa. Una zona arancione presenta invece un livello di rischio alto/intermedio.

Cosa c'è nel nuovo Dpcm: le cinque regioni candidate alla chiusura

I quattro scenari sono stati definiti nel report "Prevenzione e risposta al Covid", per dare suggerimenti sulle misure da prendere in base alla gravità della situazione. Si fondano sull'Rt (erre con ti), cioè il fattore di replicazione della malattia nell’arco di una settimana. Questi sono, in sintesi, i quattro scenari:

  • Scenario 1: Situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020, con Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese) e bassa incidenza, nel caso in cui la trasmissibilità non aumenti sistematicamente all’inizio dell’autunno, le scuole abbiano un impatto modesto sulla trasmissibilità e i sistemi sanitari regionali riescano a tracciare e tenere sotto controllo i nuovi focolai, inclusi quelli scolastici;
  • Scenario 2: Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve- medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1 e Rt=1,25 (ovvero con stime dell’Intervallo di Confidenza al 95% - IC95% - di Rt comprese tra 1 e 1,25), nel caso in cui non si riesca a tenere completamente traccia dei nuovi focolai, inclusi quelli scolastici, ma si riesca comunque a limitare di molto il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie;
  • Scenario 3: Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1,25 e Rt=1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt comprese tra 1,25 e 1,5), e in cui si riesca a limitare solo modestamente il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 2-3 mesi;
  • Scenario 4: Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt maggiore di 1,5). Anche se una epidemia con queste caratteristiche porterebbe a misure di mitigazione e contenimento più aggressive nei territori interessati, uno scenario di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosità di casi elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare l’origine dei nuovi casi. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 1-1,5 mesi, a meno che l’epidemia non si diffonda prevalentemente tra le classi di età più giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. gli anziani). A questo proposito, si rimarca che appare piuttosto improbabile riuscire a proteggere le categorie più fragili in presenza di un’epidemia caratterizzata da questi valori di trasmissibilità.

In base a questo il governo ha immaginato quindi che collocare una regione invece che un'altra in zona rossa, arancione o gialla diventi automatico.

Cosa si può fare (e cosa no) in una zona arancione

Il ministro della Salute Roberto Speranza si assume la responsabilità di firmare le ordinanze che faranno scattare il lockdown nei territori definiti zona rossa e in quelli arancioni e gialle. Lo potrà fare "dopo aver sentito i presidenti delle Regioni interessate", secondo una formula che dice tutto e niente. Nelle regioni "caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto", oltre alle misure previste per le zone gialle si applicano anche restrizioni aggiuntive. Anche in questo caso l’ordinanza ha validità quindici giorni.

Ma cosa si può fare (e cosa no) in una zona arancione secondo il nuovo Dpcm? In sintesi:

  • Le verifiche - "Il ministro della Salute con frequenza almeno settimanale verifica il permanere della situazione e provvede con ordinanza per un periodo minimo di 15 giorni" d’intesa con il presidente della Regione e dunque condividendo la decisione.
  • L'autocertificazione - "È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati". Si potrà entrare e uscire solo per comprovate esigenze e dunque per motivi di lavoro, di salute e di urgenza sempre giustificati con il modulo dell’autocertificazione. Sono però consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. È sempre "consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".
  • Gli spostamenti - "È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione", a meno che non ci siano le comprovate esigenze e anche in questo caso è necessaria l’autocertificazione per dimostrare i motivi.
  • Bar e ristoranti - Sono chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

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