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Giovedì, 25 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Cosa può fare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se non si paga una cartella

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere al recupero forzoso di un credito per il quale abbia notificato la relativa cartella di fronte alla quale   il debitore non abbia proceduto a pagamento, rateizzazione, contestazione o ricorso al ‘piano del consumatore’.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può farsi pagare tramite pignoramento  dei beni sia mobili che immobili, nei casi in cui debba ricorrere all’esecuzione forzata e le sia consentito farlo. L’esecuzione forzata da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione deve però rispettare delle precise regole e può avere luogo entro i limiti previsti dalla legge.

Stipendio dei dipendenti e pensioni sono pignorabili solo in parte e precisamente:

  • per un decimo se arriva fino a 2.500 euro mensili;
  • per un settimo se arriva fino a 5.000 euro mensili;
  • per un quinto se è superiore a 5.000 euro mensili.

Solo per le pensioni la legge fissa una quota non pignorabile della pensione, il cosiddetto minimo vitale, pari a una volta e mezzo l’importo dell’assegno sociale. Per il 2017, la quota non pignorabile della pensione è di 672,10 euro.

Anche il conto corrente può essere pignorato: se si tratta del conto sul quale viene accreditato lo stipendio le somme possono essere bloccate solo se il deposito supera 1.344,21 euro, cioè il triplo dell’importo dell’assegno sociale.

In caso di disoccupazione il pignoramento avviene sulla casa o su altri beni eventualmente disponibili (per esempio canoni di locazione o di affitto percepiti usufrutto, ecc). Disoccupati/senza reddito o meno che si sia, l’Agenzia può procedere con il pignoramento della casa se:

  • sulla casa ha iscritto in precedenza l’ipoteca;
  • l’importo del debito è superiore a 120.000 euro;
  • il valore complessivo degli immobili di proprietà del debitore supera i 120.000 euro;
  • non si tratta dell’unica casa del debitore o della casa di residenza (a condizione che l’immobile sia adibito a civile abitazione e non sia classificato al catasto come immobile di lusso).

L’ipoteca sulla casa del debitore è consentita in presenza di 2 condizioni: a) il debito supera i 20.000 euro e b) l’ente ha informato il debitore inviandogli almeno 30 giorni prima l’avviso di ipoteca.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può revocare la vendita o donazione della casa perché per legge chi ha dei debiti non può compiere atti che riducano i beni dai quali i creditori possano ottenere soddisfazione per le loro pretese. Per i debiti con il Fisco di importo superiore a 50.000 euro, la legge prevede inoltre il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 del D. Lgs. 74/2000).

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