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Martedì, 16 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

L’agevolazione sulla prima casa può valere anche se si mantiene la residenza altrove

Si può godere dell’agevolazione sulla prima casa anche se non si lavora nel Comune in cui questa si trova, fa sapere l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 53/E del 27 aprile 2017, ma a una condizione.

L’agevolazione sulla prima casa è concessa se vi si trasferisce entro 18 mesi la residenza. I 18 mesi decorrono dalla data del rogito e il Comune in cui sorge la prima casa in cui si trasferirà la residenza deve essere lo stesso in cui si svolge la propria attività lavorativa.

L’agevolazione richiede coincidenza di residenza e luogo di lavoro e può essere quindi chiesta solo da chi già risiede nel Comune ove è collocata l’abitazione oggetto di acquisto oppure s’impegna ad andare a risiedere entro 18 mesi in quel Comune (l’impegno deve risultare da atto scritto) oppure ancora lavora o studia nel Comune.

Ove la residenza non sia trasferita si perde l’agevolazione ed il fisco recupererà la maggiore imposta con gli interessi di mora e irrogherà anche una sanzione pari al 30% del maggior importo dell’imposta.

L’agevolazione può essere ottenuta anche correggendo il rogito già stipulato. Il Ministero dell’Economia ha dichiarato, nel question time n. 5-11109 presso la commissione Finanze della Camera, che si può beneficiare dell’agevolazione anche se, dopo aver dichiarato nel rogito l’intenzione di trasferire la residenza entro 18 mesi, mediante un atto integrativo del rogito si attesti che, alla data del rogito, si svolgeva la propria attività lavorativa nel Comune ove si trova la casa oggetto dell’acquisto per cui si chiede l’agevolazione (è il caso, ad esempio di chi non voglia o non possa più trasferire la propria residenza).
 

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L’agevolazione sulla prima casa può valere anche se si mantiene la residenza altrove

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