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Venerdì, 29 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Come contestare e chiedere di annullare una cartella di pagamento

Se si pensa di aver ricevuto una cartella di pagamento il cui addebito è infondato è possibile contestarlo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che ha richiesto il pagamento.

Contestando una cartella se ne può chiedere l’annullamento, totale o parziale, all’Agenzia. Se quest’ultima riscontra l’illegittimità dell’atto, «è tenuta ad annullarlo in base alle norme sull’autotutela e a effettuare lo sgravio delle somme iscritte a ruolo (cioè la cancellazione del debito)» come si legge sul sito della stessa Agenzia.

La contestazione va fatta entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa. In questo modo ogni procedura esecutiva finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate sarà sospesa.

La contestazione deve essere motivata, deve cioè documentare che gli atti emessi dall’ente creditore sono stati interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso (intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo), da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore, da una sospensione giudiziale oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in questione, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore.

Spetta all’Agenzia delle Entrate comunicare l’annullamento eventualmente disposto in seguito alla contestazione a chi sta è incaricato della riscossione che interrompe le procedure di incasso del credito. Se invece l’Agenzia conferma l’addebito dopo aver valutato le contestazioni rappresentate dal contribuente, quest’ultimo può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento.

I crediti contestati sono annullati di diritto decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione a chi è incaricato della riscossione, nel caso l’ente creditore non invii al debitore la comunicazione che conferma la pretesa debitoria o dichiara inidonea la documentazione prodotta. L'annullamento non opera nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Una contestazione basata su una documentazione falsa comporta una multa e chi l’ha prodotta può incorrere anche in responsabilità penale. La sanzione amministrativa ha importo tra il 100% e il 200% delle somme dovute e non può comunque mai essere inferiore ai 258 euro. Se invece la contestazione è fondata e il contribuente ha già pagato, ha diritto al rimborso della somma indebitamente corrisposta.

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