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Venerdì, 29 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Quando si può chiedere l’aspettativa e si mantiene anche la retribuzione

L’aspettativa è la possibilità concessa al lavoratore subordinato di astenersi dal servizio conservando tuttavia il posto di lavoro ed è disciplinata dalla legge 53/2000. L’aspettativa può essere concessa per diversi motivi, ed essere retribuita o no. Di seguito, le varie tipologie di aspettativa e la relativa disciplina. 

L’aspettativa per lutto o infermità di un familiare è pagata e dura 3 giorni lavorativi. Il decesso o la grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado che danno diritto all’aspettativa deve essere documentato e in presenza di tali eventi, nel chiedere l’aspettativa il dipendente deve comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro i giorni nei quali intende astenersi dal lavoro, producendo, al suo rientro in servizio, la documentazione necessaria a dimostrare le motivazioni che hanno portato all’astensione. L’aspettativa per lutto o infermità è riconosciuta anche in caso di convivenza, purché questa possa essere certificata da documentazione anagrafica, ed in caso di decesso, dev’essere utilizzata entro 7 giorni dall’evento (il limite dei 3 giorni è invece da considerarsi come limite massimo da fruire nel corso dello stesso anno, anche nel caso in cui lo stesso dipendente subisca più lutti durante il medesimo anno solare).

L’aspettativa per gravi motivi familiari può arrivare fino a 2 anni (anche non continuativi) e non  è retribuita. Questa aspettativa può essere chiesta per gravi e documentati motivi familiari e per le patologie individuate a norma di legge e chi ne beneficia non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa mentre appunto ne beneficia. Nel caso in cui l’aspettativa venga chiesta per malattia del figlio, è data inoltre facoltà a entrambi i genitori, in alternativa tra loro, di fruire di permessi non retribuiti per lo stesso evento; nello specifico, l’aspettativa è consentita per tutta la durata della malattia del figlio, fino al compimento dei 3 anni di vita, mentre spetta nei limiti di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore nel caso di figli tra i 3 e gli 8 anni. 

L'aspettativa per motivi personali può durare fino a un anno (anche non consecutivo) ed è prevista dalla maggior parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il caso in cui sia il dipendente stesso a trovarsi in una situazione di grave disagio personale (non dovuta a malattia). Il godimento di questa aspettativa deve essere compatibile con le esigenze del datore di lavoro, che può anche negare l’aspettativa stessa (il rifiuto di norma deve essere motivato e, in caso di domanda apposita del dipendente, soggetto a riesame). Il periodo di aspettativa per motivi personali non prevede, oltre alla retribuzione, nemmeno la decorrenza dell'anzianità. 

L’aspettativa per volontariato vale attività specificate dalla legge, all’art. 9 del D.P.R. n.194/2001, in base al quale il dipendente coinvolto in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione degli eventi individuati dallo stesso decreto, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile, ha diritto a interrompere la prestazione lavorativa conservando il posto di lavoro, nonché al trattamento economico e previdenziale. L’onere della retribuzione è posto a carico del fondo per la retribuzione civile e il datore, che anticipa le somme, potrà chiederne il rimborso all’autorità della Protezione civile competente entro 2 anni dal termine dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attività di formazione (la richiesta dovrà indicare la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera che gli spetta, le giornate di assenza dal lavoro e l’evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso stesso).

L’aspettativa per assistere un familiare con handicap vale per 3 anni al massimo e non è retribuita. La legge 104 del 1992 che disciplina questa aspettativa prevede in alternativa ad essa la facoltà del lavoratore di godere di permessi retribuiti pari a 1 o 2 ore di permesso giornaliere (a seconda che il contratto di lavoro sia o no a tempo parziale) o, in alternativa di 3 giorni di permesso mensile. Tali permessi, così come il congedo straordinario disciplinato dalla legge 151/2001, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. Le somme spettanti, nel caso in cui il lavoratore scelga i permessi retribuiti in alternativa all’aspettativa non retribuita, sono erogate dal datore di lavoro, che anticipa l’indennità corrisposta in busta paga per conto dell’Inps e conguaglia successivamente tale anticipo. 

L’aspettativa per cariche pubbliche, elettive e attività sindacali non è pagata e copre l’intero periodo per il quale il lavoratore sia eletto al Parlamento nazionale o europeo, nonché ad assemblee regionali o sia comunque chiamato a svolgere altre funzioni pubbliche elettive nonché a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Tali periodi di aspettativa sono in ogni caso considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione. 

L’aspettativa per richiamo alle armi prevede un’indennità e il riconoscimento come anzianità di servizio del periodo da richiamato alle armi. I lavoratori richiamati alle armi hanno diritto a percepire, per tutta la durata del richiamo, un trattamento economico da parte dell’Inps, nel dettaglio per i primi 2 mesi del richiamo, il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’intera retribuzione (questo importo è concesso solo per 2 mensilità nell'arco di un anno, anche se il lavoratore è richiamato per più volte), mentre per il periodo successivo ai primi 2 mesi e fino alla fine del richiamo, l’indennità è pari alla differenza tra l’intera retribuzione e il trattamento militare, qualora quest’ultimo sia di importo inferiore (chi sia dipendente da più datori di lavoro ha diritto al trattamento per un importo pari al totale delle retribuzioni percepite dai diversi datori di lavoro).

L’aspettativa per la formazione dura al massimo 11 mesi (anche frazionati) che vanno usati nell’arco dell’intera vita lavorativa e che sono riconosciuti solo se si abbiamo almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione. L’aspettativa per la formazione non è  computabile nell’anzianità di servizio (ma il lavoratore può riscattarla versando i relativi contribuiti, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria) né cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Il datore di lavoro ha facoltà di non concedere questa aspettativa e/o di differirne la concessione in caso di comprovate esigenze organizzative.

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