Come e quando si possono bloccare le cartelle di Equitalia
In attesa, forse, di scomparire, Equitalia manda a volte cartelle per somme illegittime e non dovute, per sospendere la riscossione forzata delle quali si può presentare una semplice istanza.
L’istanza per bloccare Equitalia si trova sul sito di quest’ultima ed è gratuita, la sua presentazione non richiede né di pagare bolli né di avvalersi di un avvocato. L’unica accortezza da seguire è quella di muoversi per tempo perché il termine è molto stretto: 60 giorni dal ricevimento della cartella di pagamento.
Se entro 220 giorni non si ha risposta all’istanza, questa è accolta, e la cartella si considera automaticamente annullata e sgravata.
L'istanza va presentata allo sportello di Equitalia o inviata per posta elettronica certificata in base alla Legge di stabilità per il 2013 e in particolare dell'articolo 1, commi 537-544, della legge 228/2012. Poiché fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, è opportuno citare gli estremi della legge, che pure gli addetti di Equitalia dovrebbero conoscere di loro, così da ottenere che Equitalia faccia quello che deve.
La legge è entrata in vigore l'1 gennaio 2013 e da quel giorno Equitalia e tutti gli altri concessionari per la riscossione devono obbligatoriamente sospendere ogni iniziativa finalizzata alla riscossione forzata delle somme iscritte a ruolo non appena il contribuente presenta il modulo con l'istanza di sospensione.
L'istanza di sospensione può essere chiesta in casi ben precisi: quando sul diritto di credito alla riscossione della somma è ormai intervenuta, per decorso dei termini massimi, la prescrizione o la decadenza prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo; quando l'ente creditore ha emesso, in precedenza alla notifica della cartella, un provvedimento di sgravio della somma in questione; quando il giudice o un'autorità amministrativa ha sospeso o annullato la pretesa di pagamento; quando il contribuente ha già pagato il debito all'ente creditore ed evidentemente la cosa è sfuggita a Equitalia o non le è stata mai comunicata.
L'istanza di sospensione può essere presentata solo una volta e vi è prevista una responsabilità del contribuente che produca documentazione falsa per far sospendere la cartella: in tal caso si applica la sanzione dal 100 al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
Non si può chiedere la sospensione se la prescrizione è intervenuta dopo la notifica della cartella, quando ad esempio Equitalia, successivamente all'invio della prima richiesta di pagamento, abbia fatto decorrere molto tempo senza avviare gli atti esecutivi.