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Venerdì, 29 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Funzioni e limiti dei buoni pasto

I buoni pasto rientrano tra le prestazioni sostitutive di mensa e sono regolati dal DPCM 18 novembre 2005, che definisce anche l’attività di emissione dei buoni, le procedure di aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa ed i rapporti tra società di emissione ed esercizi convenzionati. Vengono spesso scambiati come titoli al portatore ma, attenzione, non rappresentano (legalmente) denaro.

I buoni pasto possono essere impiegati per dipendenti, collaboratori e stagisti (i dipendenti possono essere sia a tempo pieno che part time), secondo quanto stabilisce l’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto, anche quando il contratto di lavoro non preveda una pausa pranzo.

I buoni pasto non possono essere utilizzati come denaro contante, secondo quanto ha specificato la circolare Inps 18 gennaio 1994, n. 15. In base a tale circolare, i datori di lavoro possono utilizzare i buoni pasto, da utilizzare per mense esterne all’azienda stessa (o comunque presso terzi che offrano ristorazione) quale alternativa alla predisposizione di una mensa interna. Alla luce di tale funzione, i buoni pasto devono essere datati e sottoscritti e possono essere rilasciati solo per le giornate lavorative e per esigenze connesse all’attività lavorativa.

Il buono pasto è accordato per ogni giorno effettivo di presenza al lavoro, come è riportato anche sul retro del ticket, ed è sottoposto ai divieti di cumulabilità, cedibilità, commerciabilità e convertibilità in denaro (anche se tali divieti nella prassi sono spesso informalmente aggirati).
 

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