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Venerdì, 29 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Come ottenere la rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia

L’abolizione di Equitalia porterà alla ‘rottamazione’ delle cartelle esattoriali relative all’Iva sui consumi e alle multe stradali. Ufficialmente non si parla di ‘rottamazione’ ma di ‘definizione agevolata’ e per aderirvi vi saranno tre mesi di tempo dal momento in cui Equitalia avrà pubblicato i relativi moduli. Ecco come fare.

Si potranno rottamare solo alcune cartelle, non tutte: quelle relative a imposte e contributi per gli anni 2000-2015 e quelle per multe stradali. Nel primo caso si sarà esentati dal pagare le sanzioni e gli interessi di mora, ma non l’aggio per il concessionario della riscossione. Nel secondo caso si eviterà di pagare gli interessi o e maggiorazioni previste per il tardato pagamento dalla legge di depenalizzazione del 1981.

Sono escluse dalla ‘definizione agevolata’ alcune cartelle ben definite: quelle per l'Iva all'importazione, per le somme dovute a titolo di recupero di ''aiuti di Stato’' (in pratica le multe Ue), quelle derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, nonché quelle per le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna.

Il pagamento potrà avvenire anche a rate (massimo quattro) entro il 15 marzo 2018, ma le prime tre rate dovranno essere comunque versate entro il 15 dicembre 2017. L’importo da pagare e il valore delle eventuali rate dovrà essere comunicate da chi è incaricato della riscossione delle somme a chi ha aderito alla ‘definizione agevolata’, nel caso si opti per la rateizzazione, sulle singole rate si dovranno pagare gli interessi. 

Anche chi sta già pagando a rate potrà aderire alla ‘definizione agevolata’, ma senza recuperare le sanzioni e gli interessi già versati. L'importo da pagare in questo caso sarà quello del debito residuo sul capitale per saldare il quale verranno bloccate le rate precedentemente concordate (la revoca di quelle rate e il passaggio al nuovo regime scatta col primo pagamento della ‘definizione agevolata’).

Chi non paga o ritarda a pagare perde i benefici della rottamazione e si vedrà applicata la vecchia cartella, quindi si dovranno pagare anche interessi e sanzioni. Nel caso si scelga la rateizzazione, le prime due rate saranno pari ciascuna ad un terzo del dovuto, le ultime due ad un sesto.

La ‘definizione agevolata’ comporta la rinuncia a ogni contestazione delle somme richieste: il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie.

La richiesta di ‘definizione agevolata’ blocca i tempi di prescrizione e decadenza come pure quelli delle azioni esecutive del fisco (ganasce fiscali o pignoramento) che non siano già state avviate.

Il pagamento delle cartelle rottamate può essere fatto in banca, con domiciliazione sul conto, come pure con i bollettini precompilati e agli sportelli del concessionario della riscossione.

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