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Giovedì, 28 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Chi, come e quando può ottenere il gratuito patrocinio

Si dice che in Italia ci siano fin troppi avvocati e certamente la concorrenza aiuta a contenere i costi dell’assistenza legale, ma in alcuni casi, grazie al gratuito patrocinio, si può avere un avvocato gratis), perché a pagarlo sarà direttamente l’erario in base al testo unico sulle spese di giustizia (Dpr  115/2002, articoli da 74 a 141).

L’avvocato è gratuito per chi ha un reddito imponibile di 11.528,41 euro attestato dalla dichiarazione dei redditi (la soglia di reddito imponibile viene aggiornata periodicamente) Per ottenere questo beneficio si deve dare conto della causa che si intende promuovere o che è già in corso e atterrare che le proprie ragione non sono manifestamente infondate.

L’avvocato gratis è precluso a chi sia indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale, come pure a chi è difeso da più di un avvocato (nei giudizi penali) e a chi promuova una causa per cessione dei crediti.

Il gratuito patrocinio vale per tutti gli italiani e anche per gli apolidi, cioè per le persone emigrate e prive della cittadinanza di qualsiasi Stato, nonché per stranieri con regolare permesso di soggiorno in Italia. E vale anche per gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche.

L’avvocato gratis può essere chiesto per cause davanti a un giudice, civile, penale, amministrativo o tributario che sia. Il gratuito patrocinio viene riconosciuto (anche se può succedere il contrario) anche quando la legge per alleviare il carico giudiziario imponga che prima di rivolgersi a un giudice si tenti la via della mediazione e della negoziazione assistita.

Come avere un avvocato gratis: l’istanza di ammissione

Il gratuito patrocinio va richiesto per domanda scritta e firmata, da consegnare o spedire tramite  raccomandata a/r in duplice copia alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per il territorio in cui opera il Tribunale davanti a cui verrà proposta o già pende la causa. Sul sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati si può scaricare un modulo precompilato da completare per avanzare la domanda. La domanda deve contenere i dati anagrafici del richiedente; l’indicazione dell’autorità giudiziaria davanti a cui è promossa o si promuoverà la causa; l’oggetto della causa e le ragioni del richiedente; i dati dell’avvocato (ove sia già stato scelto); la dichiarazione che il proprio reddito non supera la somma gli 11.528,41 euro; la dichiarazione dell’eventuale possesso di altri beni immobili o mobili registrati; la dichiarazione o autocertificazione circa il reddito del proprio nucleo familiare, a meno che la causa non sia proprio contro i propri famigliari o verta su diritti della personalità; la dichiarazione di impegno del richiedente a comunicare ogni cambiamento (le condizioni di reddito devono infatti sussistere per tutta la durata della causa); l’elenco della documentazione allegata, che può essere integrata anche dopo il deposito, se richiesta dal Consiglio.

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