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Venerdì, 29 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Chi può chiedere il riscatto per la pensione anche se non è andato all’università

Non sono solo gli anni dell’università quelli che possono essere riscattati ai fini del trattamento pensionistico, anche se molti dei casi in cui il riscatto può essere chiesto per legge restano da definire da normative di dettaglio tuttora mancanti.

Chi non è occupato e assiste figli o familiari con handicap può ottenere il riscatto di massimo 5 anni, in virtù della riforma Amato del 1993, a condizione di avere almeno 5 anni di contribuzione acquisita in base a un’effettiva attività lavorativa, con esclusione quindi di quelle figurativa, volontaria o proveniente da riscatto. Le ipotesi previste sono 2 e possono essere cumulate tra loro (il divieto di cumulo è stato abolito dalla Legge di stabilità dell’anno scorso):

-     assenza facoltativa dal lavoro per maternità e assenza dal lavoro per malattia del bambino sino a tre anni di età (quando la donna non sta lavorando). Per chi è già occupato questi periodi sono accreditati figurativamente;
-     congedo per l’assistenza e la cura di disabili in misura non inferiore all’80% (solo per i periodi successivi al 31 dicembre 1993). Queste due voci non erano cumulabili con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

Si possono riscattare anche corsi di formazione professionale e particolari periodi di interruzione o sospensione dell’attività lavorativa (purché successivi al 31 dicembre 1996). Questi i casi:
-     periodi d’interruzione o sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di 3 anni, non coperti da contribuzione né figurativa, né volontaria;
-     periodi di formazione professionale, studio e ricerca, finalizzati all’acquisizione di titoli o di competenze specifiche richieste per l’assunzione al lavoro o per la progressione della carriera. Finora però non è mai stato emanato il decreto del Ministero del Lavoro per l’esatta individuazione dei corsi di studio che possono essere riscattati;
-     periodi d’inserimento nel mercato del lavoro (lavoro interinale, a termine liberalizzato ecc.), pure da definire mediante decreto ministeriale tuttora mancante;
-     lavoro discontinuo, saltuario, precario e stagionale nonché i periodi intercorrenti non coperti da contribuzione. Le domande devono essere corredate di certificazione comprovante la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto;
-     lavoro part-time orizzontale, verticale o ciclico (settimane o mesi alterni) per i periodi non coperti. Il richiedente ha l’onere di provare lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo per cui chiede la copertura.

Il costo del riscatto varia a seconda del regime previdenziale in cui si è inquadrati. Il criterio di calcolo “retributivo” si applica a coloro che potevano vantare almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, mentre il regime contributivo si applica per tutti gli altri tranne che per coloro che al 31 dicembre 1995 potevano contare su una posizione assicurativa inferiore a 18 anni.

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