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Giovedì, 28 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Come chiedere e farsi liquidare il bonus mamma

Dal 4 maggio l’Inps è pronta a ricevere e liquidare le richieste di bonus mamma da 800 euro al mese. Ecco come procedere per fare richiesta.

Il bonus mamma va chiesto all’Inps di persona o tramite enti di patronato tramite il sito web. Si deve accedere al sito www.inps.it  e scegliere nell’ordine le voci ‘Servizi on line’, ‘Servizi per il cittadino’, procedere all’autenticazione con il PIN e proseguire scegliendo ‘Domanda di prestazioni a sostegno del reddito’ e infine ‘Premio alla nascita’. Nella sezione moduli del sito www.inps.it è disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line. Ci si può rivolgere anche al Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante). L’accoglimento o di rigetto della domanda potrà essere parimenti verificato sul sito web dell’ente previdenziale.

Il bonus è riconosciuto anche ai cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità (per la ricognizione dei titoli di soggiorno idonei vedasi la circolare n.39/2017 e la n.61/2017). Chi si trova in questa situazione dovrà autocertificare il possesso del permesso di soggiorno utile per il bonus inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità); l’Inps provvederà poi alle verifiche del caso.

Chi chiede ili bonus dovrà dimostrare la gravidanza o il parto per il quale chiede il bonus stesso. In caso di domanda presentata dopo il settimo mese di gravidanza, chi presenta richiesta dovrà impegnarsi a presentare il certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del d.p.r. 445/2000). Oppure dovrà fornire l’indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico del Servizio sanitario nazionale o del medico convenzionato ASL. Oppure ancora dovrà indicare che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza. Le sole future madri non lavoratrici  potranno, in alternativa al certificato di gravidanza, indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’Inps presso le competenti amministrazioni. Per domanda presentata a parto già avvenuto o adozione/affidamento preadottivo, la madre dovrà autocertificare nella domanda il codice fiscale del bambino (in caso di parto o adozione di più figli è richiesta l’indicazione di tutti i nati). In caso di adozione o affidamento preadottivo alla domanda va allegato il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento in base all’art. 22 della legge 184/1983), altrimenti vanno forniti gli elementi che consentano all’Inps dil reperirlo (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed il relativo numero).

Può chiedere il bonus anche chi abbia interrotto la gravidanza purché tale gravidanza sia arrivata almeno al settimo mese. In questa ipotesi, la domanda dovrà contenere la documentazione che attesta l’evento interruttivo.

Il bonus verrà corrisposto secondo le modalità scelte da chi l’ha chiesto, nell’ambito delle opzioni disponibili: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Il mezzo di pagamento deve essere intestato alla persona a cui è riconosciuto il diritto al bonus, anche ove questa persona sia minorenne o incapace di agire e la domanda del bonus sia stata quindi presentata dal legale rappresentante. Chi sceglie  l’accredito su un conto con IBAN dovrà presentare anche il mod. SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’Inps in occasione di altre domande di prestazione. Nel modello SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale della richiedente, la modalità di pagamento scelta (che è la stessa indicata nella domanda di assegno di natalità), i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice IBAN, riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.

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