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Giovedì, 25 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Come si matura il Trattamento di Fine Rapporto

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è una somma riconosciuta solo a chi svolge lavoro subordinato e matura sulla base di ogni mese di attività lavorativa svolta. Di seguito, le modalità di corresponsione e l’entità del TFR in base al lavoro svolto.

Il TFR corrisponde a circa un mese di stipendio per ogni anno di lavoro; e per calcolare a quanto ammonta bisogna tenere conto della retribuzione mensile, della tredicesima (e anche, per il lavoratore che consuma 2 pasti al giorno e dorme in casa, dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio); rimborsi spese e premi una tantum non rientrano invece nella base su cui si calcola il TFR.

L’ammontare annuo del TFR è pari all’importo lordo annuo riscosso diviso per 13,5. Tale importo viene poi rivalutato negli anni successivi applicando un tasso fisso pari all’1,5% più un tasso pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Il calcolo del TFR muta a seconda del periodo in cui si è lavorato, l’Inps distingue infatti 3 periodi: fino al 31 maggio 1982; dall’1 giugno 1982 al 31 dicembre 1989; dall’ 1 gennaio 1990 in poi.

Il TFR costituisce reddito ed è tassato, ma con criteri particolari: le imposte relative non sono liquidate attraverso la dichiarazione dei redditi, ma vengono determinate in base agli anni di servizio (o alle frazioni di questi), il che comporta una tassazione più bassa rispetto all’ordinario. Una volta ottenuto il TFR al netto delle imposte il fisco ridetermina nuovamente l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui si è maturato il diritto ad incassare il TFR e ove l’imposta liquidata dal fisco sia di valore superiore a quella già versata nel momento in cui si riceve il trattamento di fine rapporto, l’Agenzia delle Entrate chiederà la differenza al beneficiario del TFR stesso.

Il TFR matura solo se si svolge lavoro subordinato, non importa se a tempo indeterminato o no, ma non è invece riconosciuto in caso di contratto a progetto, contratto di collaborazione, lavoro accessorio, o prestazioni retribuite tramite voucher. Il TFR si ottiene anche se il rapporto di lavoro si conclude durante il periodo di prova, purché tale periodo sia stato superiore ai 15 giorni.

Se l’azienda fallisce subentra un Fondo speciale istituito presso l’Inps che paga le ultime 3 mensilità dello stipendio e il TFR. Perché questo avvenga, però, il dipendente deve insinuarsi nella procedura di fallimento, attendere che lo stato passivo venga dichiarato esecutivo e poi presentare domanda all’Inps (secondo il modulo scaricabile dal sito e previamente firmata dal curatore fallimentare).

 

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