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Giovedì, 28 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Come si contesta una multa davanti al Prefetto o al Giudice di Pace

Esistono due modi per contestare le multe, ma ciascuno ha tempi, modalità e anche costi differenti. Ecco cosa si deve fare.

Il ricorso contro una multa va fatto a Prefetto o Giudice di Pace e può essere fatto per:

-     vizio di forma (errata indicazione del modello della vettura per esempio);

-     consegna di un un doppio verbale relativo alla stessa infrazione;

-     mancata notifica del verbale entro 90 giorni (dalla data dell’infrazione, non del successivo accertamento) o 150 giorni (se residente all’estero);

-     utilizzo di apparecchi non omologati per rilevare l’infrazione;

-     verbale incompleto, illeggibile o redatto da un agente esterno al territorio di competenza;

-     mancanza di segnaletica dell’autovelox;

-     multa redatta dagli ausiliari del traffico fuori dai casi di loro competenza, cioè sosta e/o fermata del mezzo;

-     nuova notifica del verbale anche dopo il pagamento;

-     notifica al vecchio proprietario dopo aver già effettuato il passaggio di proprietà (in quest’ultimo caso si può presentare l’istanza di annullamento della multa direttamente all’ente che l’ha emanata).

Il ricorso al Prefetto è gratuito e va fatto entro 60 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione. Per presentare il ricorso basta inviare una lettera in carta semplice tramite raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Prefetto o indirizzata al comando di polizia municipale o all’ufficio dell’organo accertatore. Anziché spedito, il ricorso può essere anche consegnato a mano, facendo attenzione di inserire il proprio nome, cognome e indirizzo, la data e il numero del verbale, nonché il motivo della contestazione. Occorre inoltre allegare copia del verbale e il materiale utile a supportare la richiesta (ad esempio le fotografie). Il Prefetto ha tempo 120 giorni (180 se il ricorso non è stato indirizzato direttamente a lui) per accogliere o rigettare il ricorso (nel secondo caso si dovrà pagare un importo pari al doppio della multa) e in questo lasso di tempo, può decidere di ascoltare i soggetti interessati al caso, ove il ricorrente ne abbia fatto richiesta. se entro i 120/180 giorni il Prefetto non emette alcuna ordinanza con cui accoglie o rigetta il ricorso, il ricorso si intende accolto, secondo la formula del silenzio-assenso. Nel caso di rigetto del ricorso e  conseguente ingiunzione al pagamento della sanzione, quest’ultima deve essere notificata entro 150 giorni e si avranno 30 giorni di tempo per pagare la multa.

Il ricorso al Giudice di Pace va fatto entro 30 giorni a proprie spese (pari a 43 euro per sanzioni di importo inferiore ai 1.100 euro) depositando domanda di ricorso presso la cancelleria del Giudice di Pace stesso o inviandola tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Al ricorso devono essere allegate la copia originale del ricorso e 4 fotocopie, la fotocopia dei documenti che si vogliono sottoporre all’esame del Giudice, copia del documento di riconoscimento (che non deve essere scaduto) e la ricevuta del pagamento del contributo unificato dell’imposta di bollo. Una volta deciso se ammettere o meno il ricorso, il Giudice di Pace potrà convalidare la sanzione, annullarla (anche solo parzialmente) o rigettare il ricorso e sanzionare il ricorrente. Davanti al Giudice di pace non occorre farsi assistere da un avvocato, l’assistenza legale è invece obbligatoria invece in caso di ricorso in tribunale contro il rigetto della propria domanda da parte del Giudice di Pace stesso. Se invece si è condannati dal Giudice di Pace a pagare la multa, il tempo per farlo è di 30 giorni dalla notifica della sentenza.

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