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Giovedì, 28 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Diritti e doveri del contratto di lavoro a chiamata

Il contratto di lavoro a chiamata, o ‘Jobs on call’ o di lavoro a intermittenza, è l’unica via per svolgere lavoro occasionale, a tempo determinato o indeterminato, quando non si potranno più utilizzare i voucher. Di seguito le indicazioni di cosa possano e dabbano fare chi propone e chi accetta un contratto a chiamata.

Il contratto a chiamata è vietato in specifiche circostanze e non può essere dunque utilizzato per sostituire lavoratori in sciopero né quando nei 6 mesi precedenti sono stati disposti licenziamenti collettivi, sospensioni del lavoro o riduzioni dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente. E’ vietato anche ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il ricorso al lavoro intermittente deve essere comunicato da parte del datore di lavoro. Quest’ultimo deve informare «con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente». Ed è tenuto ancora, «prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica». Non più ammessa la “comunicazione libera” alla Direzione territoriale del lavoro, tale comunicazione dev’essere fatta all’indirizzo di posta elettronica certificata intermittenti@pec.lavoro.gov.it (non è necessario mandare la comunicazione da un’altra PEC, la si può inviare da qualsiasi indirizzo e-mail). La comunicazione può essere inviata anche tramite SMS, ma solo nel caso in cui la prestazione sia effettuata entro 12 ore dalla comunicazione (se poi tale attività viene annullata, deve essere data comunicazione sempre nello stesso giorno).

In caso di violazione degli obblighi è prevista una sanzione da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Il lavoratore può non essere tenuto a rispondere alla chiamata per lo svolgimento del lavoro intermittente (il datore di lavoro deve dare al lavoratore un preavviso di almeno 24 ore del fatto che intende utilizzarlo), a meno che il lavoratore stesso non abbia sottoscritto un apposito impegno col datore di lavoro e ottenuto da quest’ultimo un’indennità di disponibilità (nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente, infatti, non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che si sia garantita al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso spetta appunto l'indennità di disponibilità). L’indennità è stabilita sulla base dei contratti collettivi di lavoro e non può essere inferiore al 20% del minimo tabellare (tenuto conto di indennità di contingenza, ratei di mensilità aggiunti). Nel caso in cui sia stata garantita la disponibilità (con relativa indennità a carico del datore di lavoro), il rifiuto di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto ove non vi siano ragioni oggettive che giustificano tale rifiuto (una malattia ad esempio) e la restituzione dell’indennità percepita.

Il lavoratore deve informare tempestivamente della propria indisponibilità in caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata. Se non lo fa perde il diritto all'indennità per un periodo di 15 giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale.

Nei periodi di malattia, come stabilito dall’INPS, si ha diritto a percepire l’indennità per malattia purché lo si sia comunicato. Idem in caso di maternità: come infatti stabilito dall’Inps si applica la normale disciplina prevista per i lavoratori dipendenti a seconda della categoria e della qualifica professionale di appartenenza. Si possono avere più contratti a chiamata contemporaneamente stando a quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n.4 del 2005,  purché non ci sia concorrenza tra le due aziende e purché questo consenta di svolgere i lavori per cui ci si è resi disponibili. 
 

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