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Sabato, 2 Dicembre 2023
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Contratto di locazione transitorio: chi può richiederlo e in quali circostanze

Il contratto di locazione transitorio, quello cioè per affitti da 30 giorni a 18 mesi, ha trovato definitiva sistemazione con il decreto del 16 gennaio 2017, consentendo così a chi concede l’appartamento in affitto di usufruire dell’opzione per la cedolare secca in sede di adempimenti fiscali per le somme riscosse a titolo di locazione transitoria.

Il contratto di locazione transitorio è consentito in casi specifici, fuori dai quali non è possibile stipularlo (occorre comunque accertarsi che, nel Comune in cui si trova l’immobile da affittare, le diverse motivazioni siano valutate sufficienti per la stipula del contratto di locazione ad uso transitorio). I casi ammessi sono i seguenti:       

  • non avere a disposizione a propria casa a causa di calamità o perché l’immobile necessita di una ristrutturazione;
  • decidere di trasferirsi per uno stage o per lavoro a termine
  • assistere familiari per problemi di salute
  • avere necessità di un nuovo alloggio dopo la separazione dal coniuge.

La temporaneità dell’affitto deve essere documentata in apposite clausole del contratto, dalle quali risulti che è l’inquilino a cercare questo tipo di contratto per particolari motivi o che è il proprietario che decide di dare in affitto la propria casa per pochi mesi. La mancanza di tali accorgimenti all’interno del contratto di locazione transitorio può essere interpretata come indizio della volontà di eludere la disciplina dei contratti ordinari di locazione.

Il Comune fornisce modello del contratto di locazione transitorio che può essere liberamente ritirato presso gli uffici del Comune stesso (naturalmente occorre rivolgersi al Comune nel quale si trova l’immobile affittato per uso transitorio). La stesura del contratto prevede una scrittura e le relativi prassi per la registrazione ma se si opta per la tassazione a cedolare secca si evita il pagamento dell’imposta di registro e di bollo.

Il canone dell’affitto ad uso transitorio può essere liberamente pattuito tra proprietario e coinquilino se l’immobile si trova in un Comune che ha meno di 10.000 abitanti. Nei Comuni più grandi si fa riferimenti agli accordi di livello locale che individuano delle fasce all’interno della quali muoversi. Qualora mancassero questi accordi a livello locale, il punto di riferimento è il D.M. del 30 marzo 2006, il quale indica anche che in questa tipologia di accordi territoriali ci siano variazioni massimo del 20% dei valori minimi e dei valori massimi e questo per tener conto di particolari esigenze a livello locale.

Il contratto può essere rinnovato alla scadenza solo se l’inquilino comunica al proprietario il protrarsi delle condizioni di transitorietà e se il proprietario decide di confermarlo (in assenza della conferma del proprietario, si passa ad un contratto di locazione classico della durata di 4 anni + 4 anni rinnovabili).  Il contratto di locazione ad uso transitorio viene spesso utilizzato per l’affitto di un immobile già arredato: il proprietario può dare all’inquilino l’uso di una parte o di tutto l’arredo compreso l’uso degli elettrodomestici e la cessione dei mobili può essere contenuta all’interno del contratto di affitto, inserita in un elenco in allegato o in una clausola, o in un accordo separato che va comunque sottoscritto e registrato e che conterrà, anche in questo caso, l’elenco dei mobili che vengono dati in uso che serve a verificare, allo scadere del contratto, lo stato di conservazione dei beni che vengono affidati all’inquilino.

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