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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Come funziona il contratto di lavoro a tutele crescenti e chi può averlo

Il contratto a tutele crescenti (Catuc) è stato introdotto con il decreto legislativo del 4 marzo 2015 come modello per tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel settore privato per le qualifiche di  operaio, impiegato e quadro (sono esclusi solo i dirigenti). Ma cosa cambia rispetto al passato?

Il contratto a tutela crescenti vale per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 e prevede procedure più semplici per il licenziamento. Chi invece sia stato assunto prima del 7 marzo 2015 rimane sottoposto alla legge 300/1970, lo “Statuto dei lavoratori”, e alla Legge n.604/1966, ossia le tutele di tipo reale od obbligatorio così come riformate dalla legge 92/2012.

Le tutele crescenti valgono anche per chi era a tempo determinato, con contratto convertito in tempo indeterminato, e in prosecuzione di un contratto di apprendistato. Inoltre viene applicato anche ai lavoratori alle dipendenze di un’azienda che dopo il 7 marzo 2015 abbia superato il limite di 15 dipendenti in una singola unità produttiva o di 60 sul territorio nazionale.

Il contratto a tutele crescenti non si applica ad alcune categorie di lavoratori: i lavoratori domestici, gli operai agricoli, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, coloro che hanno già beneficiato del bonus contributivo nel 2015, i lavoratori che hanno stipulato precedentemente un contratto a tempo indeterminato o hanno beneficiato di un rapporto di lavoro agevolato con la stessa impresa e i dipendenti che avevano stipulato nei sei mesi precedenti un contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Il contatto a tutele crescenti prevede agevolazioni fiscali per i primi 3 anni del rapporto di lavoro, come previsto dalle leggi di stabilità del 2015, del 2016 e anche del 2017. Le agevolazioni mirano a convincere le aziende a stabilizzare i lavoratori anziché assumerli a tempo determinato o privilegiare altri tipi di contratto e consiste in un risparmio contributivo, che può essere al massimo di 9.750 euro in 3 anni, sotto forma di esenzione dal versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro.

Le tutele crescenti consistono in indennizzi più alti per il licenziamento, in base agli anni di anzianità di servizio maturati fino al licenziamento. In caso di licenziamento illegittimo però, diversamente da chi ricade sotto lo Statuto dei lavoratori, è praticamente escluso che si possa ottenere la riassunzione se non per 2 ipotesi: licenziamento discriminatorio o nullo per espressa previsione di legge oppure  licenziamento disciplinare (di cui il giudice abbia accertato l’illegittimità). Anche ove sia ammessa la riassunzione, il lavoratore può scegliere un risarcimento al posto della riassunzione.

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