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Venerdì, 29 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Cosa è, come funziona e a chi si applica la disoccupazione agricola

A chi resti senza lavoro nel settore agricolo non si applica la Naspi ma la disoccupazione agricola. Ecco le sue caratteristiche.

La disoccupazione agricola spetta agli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, se e quando perdano il lavoro per cause non imputabili a loro. Per l’esattezza, spetta a:

  • operatori agricoli a tempo determinato;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli lavoratori che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari;
  • operatori agricoli a tempo indeterminato che però lavorano solo per una parte dell’anno.

Possono ottenere la disoccupazione agricola i lavoratori agricoli che:

  • sono iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno in cui fanno domanda di disoccupazione o per la parte dell’anno in cui è avvenuta la prestazione;
  • hanno almeno 2 anni di anzianità per quanto riguarda l’ASPI ossia sono iscritti negli elenchi agricoli per almeno 2 anni o eventualmente per l’anno di competenza della prestazione e hanno avuto accreditato un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola nel periodo precedente il biennio di riferimento della prestazione;
  • hanno almeno 102 contributi giornalieri nel biennio che è costituito dall’anno a cui si riferisce l’indennità (per esempio 2017) e dall’anno precedente (per esempio il 2016). Si può arrivare ad avere 102 giornate contributive anche coprendo le eventuali giornate mancanti per giungere a tale soglia con contributi legati ad attività dipendente non agricola, purché l’attività agricola sia stata prevalente o nell’anno della richiesta della disoccupazione o nel biennio di riferimento. Si possono raggiungere le 102 giornate anche utilizzando i contributi figurativi relativi alla maternità obbligatoria e al congedo parentale, sempre che siano compresi nel biennio di riferimento.

Non tutti gli addetti all’agricoltura possono avere la disoccupazione agricola, ne è infatti escluso:

  • chi presenta la domanda di disoccupazione oltre il termine previsto
  • chi è iscritto in una gestione autonoma o separata per l’intero anno (o anche per parte dell’anno, se il numero delle giornate che rientrano nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività da dipendente);
  • chi è già titolare di una pensione diretta alla data dell’1 gennaio dell’anno in cui si chiede la disoccupazione (se invece il pensionamento avviene durante l’anno, il numero delle giornate considerate per il calcolo della disoccupazione agricola viene proporzionato rispetto al numero dei mesi precedenti la decorrenza della pensione);
  • il lavoratore extracomunitario con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

Non tutte le dimissioni volontaria comportano la perdita della disoccupazione agricola: il diritto a percepirla viene riconosciuto ove le dimissioni avvengano per maternità o paternità tra i 300 giorni circa prima del parto e i 12 mesi successivi al parto e nel caso di dimissioni per giusta causa (la giusta causa si concretizza nelle seguenti ipotesi: mancato pagamento dello stipendio, molestie sessuali sul lavoro, mobbing da parte di colleghi e/o superiori, modifiche peggiorative delle mansioni lavorative; vendita o cessione dell’azienda con conseguente significativo cambio delle condizioni di lavoro, spostamento del lavoratore in altra sede, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, comportamento ingiurioso nei confronti del dipendente da parte di un superiore).

La disoccupazione agricola è una prestazione a sostegno del reddito corrisposta in un’unica soluzione dell’Inps. La domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola può essere presentata tramite il sito dell’Inps o un patronato CAF o ancora contattando il Contact Center (al numero 803164 da telefono fisso o al numero 0616414 da cellulare). La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quando si è verificata la disoccupazione o entro il primo giorno lavorativo successivo ove il 31 marzo sia una domenica o un festivo. In caso di morte, la domanda può essere presentata dagli eredi, sempre entro la data prevista.

L’indennità di disoccupazione agricola spetta per massimo 365 giornate lavorative e dipende dal tipo di contratto che si aveva. L’importo corrisponde al 40% della retribuzione di riferimento calcolato su tutte le giornate effettivamente lavorate, con una trattenuta del 9% per ogni giornata di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà e per un massimo di 150 giorni. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, l’indennità è pari al 30% della retribuzione e non c’è la trattenuta del 9%. L’indennità può essere accreditata con bonifico su conto postale, bancario o carta prepagata che abbia un Iban (purché l’intestatario sia la stesso della carta), bonifico presso sportello dell’ufficio postale localizzato per Cap (ma vale solo se il pagamento non supera i 1.000 euro). Di norma, l’indennità viene corrisposta entro i 3 mesi da quando si è presentata la domanda.

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