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Venerdì, 19 Aprile 2024
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A cura di Carlo Sala

Disoccupazione ai co.co.co.: la dimenticanza del governo rischia di creare il caos

Istituita col Jobs Act nel 2015, la ‘Disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi’, meglio nota come Dis-Coll, sarà confermata anche per il 2017, nonostante ci si si fosse dimenticati di rinnovare le disposizioni di legge che la prevedevano.

Sono 300mila i co.co.co. italiani che rischiano di non avere copertura in caso di disoccupazione dovuta alla cessazione della collaborazione coordinata e continuativa. La Dis.Coll è stata infatti assicurata per legge fino al 31 dicembre 2016, ma non è stata ancora rinnovata.

A seguito dell’allarme dell’Inps il ministero del Lavoro ha fornito assicurazioni, con una nota stampa in cui ha fatto sapere che si porrà rimedio alla ‘dimenticanza’. Questa la comunicazione del dicastero: «Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali informa che si sta operando per realizzare una disposizione, da inserire nel D.d.L. Milleproroghe, che garantisca la continuità dell’erogazione della Dis.Coll., con la finalità di collegare la normativa in essere fino al 31 dicembre 2016 ad una specifica previsione strutturale, da definire all’interno della legge delega sul lavoro autonomo non imprenditoriale attualmente all’esame della Camera».

La Dis.Coll. si applica a collaborazioni di almeno 3 mesi entro l’anno solare: le norme che l’hanno istituita e poi prorogato negli anni scorsi prevedevano che fosse corrisposta mensilmente per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra l’1 gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso (con almeno 3 mesi di contribuzione accreditata) fino a un massimo di 6 mesi. 

L’erogazione è stata fissata in un importo pari al 75% del reddito medio mensile (se inferiore alla cifra di 1.195 euro) e comunque pari ad un importo massimo di 1.300 euro  mensili da rivalutare di anno in anno (i 1.300 euro si riferivano al solo 2015). Secondo le regole vigenti fino al 2016, la fruizione dell'indennità Dis-coll non dava diritto alla contribuzione figurativa.

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