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Giovedì, 28 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Appalti pubblici, Durc ed Equitalia: facciamo chiarezza

Scongiurato il rischio di non poter partecipare a gare e appalti pubblici per chi non è in regola col Durc (documento unico di regolarità contributiva) e aderisce alla rottamazione delle cartelle di Equitalia relative alla regolarizzazione dei versamenti contributivi.

Chi ha chiesto la rottamazione ad Equitalia potrà ottenere subito il Durc dall’Inps senza dover attendere di pagare la prima (ed eventualmente unica) rata della rottamazione stessa a luglio. Questo consente di partecipare immediatamente a gare ed appalti pubblici che abbiano luogo prima di luglio, evitando di restare esclusi (come più imprese avevano lamentato) nel periodo tra la scadenza del termine per aderire alla rottamazione delle cartelle (inizio primavera) e l’inizio del periodo utile per il versamento delle rate della rottamazione (metà estate).

Il Durc può essere ottenuto online sanando entro 15 giorni eventuali mancati versamenti a Inail, Inps o Casse edili. Dall'1 luglio 2015 è attivo il servizio Durc online che consente (all’azienda, a soggetti autorizzati e anche agli enti pubblici) di collegarsi al portale Inps o Inail e indicare il codice fiscale dell’azienda così da controllare la regolarità dei versamenti contributivi (occorre fornire un indirizzo Pec al quale ricevere l’esito della verifica). In caso di esito positivo della verifica, il sistema genera il Durc che ha una validità di 120 giorni (90 giorni se il Durc è richiesto per la realizzazione di lavori privati in edilizia). Se invece l’analisi ha evidenziato irregolarità, viene inviato tramite PEC all’azienda che ne ha fatto richiesta o alla persona delegata un documento con il riepilogo delle irregolarità e l’invito a sanare la propria posizione entro 15 giorni e se le irregolarità vengono sistemate entro questo termine, la domanda viene subito riconsiderata e viene rilasciato il Durc. Tutte le richieste di Durc presentate tramite i portali Inail e Inps vengono verificate anche nei sistemi delle Casse edili.

L’autocertificazione del Durc è consentita solo in 2 casi, entrambi  relativi a lavori svolti nel settore pubblico: 
a)
per contratti di fornitura il cui importo è di massimo 20.000 euro;
b) per contratti di acquisto di servizi per un importo massimo di 20.000 euro. La dichiarazione di aver provveduto regolarmente al versamento dei contributi va poi consegnata tramite Pec alla Direzione Territoriale del Lavoro.

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