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Sabato, 20 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Come funziona la previdenza dei lavoratori parasubordinati

Anche i lavoratori parasubordinati sono tenuti a versati i contributi previdenziali, iscrivendosi  alla Gestione Speciale Inps.

L’aliquota contributiva dei lavoratori parasubordinati è del 34,23% o del 24%, a seconda che non sia iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio né titolari di pensione oppure si sia già iscritti ad altro fondo obbligatorio o titolari di pensione. Per i titolari di partita Iva l’aliquota è del 25,72%.

I contributi dei parasubordinati vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale (fissato in 15.710 euro per il 2018). In caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, a partire dal mese di gennaio.

L’età pensionabile dei parasubordinati dipende dall’anzianità contributiva: possono andare in pensione ordinaria di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi (66 anni e 1 mese le donne) con almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure a non meno di 70 anni e 3 mesi di età se l’anzianità contributiva è di appena 5 anni. Anche i parasubordinati possono anticipare il pensionamento ove abbiano 63 anni e 7 mesi di età (sia le donne che gli uomini) e almeno 20 anni di anzianità contributiva oppure ove sia avvenuta la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato. Affinché venga riconosciuta la pensione ordinaria di vecchiaia, l’importo del trattamento non deve risultare inferiore a 1,5 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale Inps (limite pari a 680 euro mensili del 2018) ma  all’età di 70 anni, in presenza di un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva (non valgono i contributi volontari), la pensione viene erogata comunque. Affinché venga riconosciuto l’anticipo della pensione, l’importo del trattamento non deve risultare inferiore a 2,8 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale Inps (limite pari a 1.269 euro mensili del 2018). 

I parasubordinati possono avere la pensione d’inabilità (6.596,46 euro annui per il 2018) purché abbiano almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di riconoscimento di questo tipo di pensione.

La pensione dei subordinati è reversibile, in caso di decesso, a condizione che il subordinato abbia maturato almeno 15 anni di contributi, oppure 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte. Beneficiari della reversibilità sono il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli). Le quote sono: coniuge solo 60%; coniuge e un figlio 80%; coniuge e 2 o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione solo i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono: un figlio: 70%; 2 figli: 80%; 3 o più figli 100%; un genitore: 15%; 2 genitori 30%; un fratello o sorella: 15%.

La pensione decorre dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per i trattamenti di vecchiaia e anzianità e dal mese successivo a quello della domanda o del decesso per la pensione di inabilità e per quella di reversibilità.

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