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Venerdì, 19 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Come e quando si può prestare lavoro a chiamata

Il contratto a chiamata o intermittente consente di svolgere lavori senza un impegno continuo e un impiego costante del lavoratore e sebbene esista dal 2003 ha avuto molto successo soprattutto dopo l’abolizione dei voucher nel 2017, perché consente ai datori di lavoro di soddisfare bisogni temporanei. Ecco come funziona.

Il contratto a chiamata è un contratto di lavoro subordinato i cui tempi e modi vengono scelti dal datore di lavoro (può essere sia a tempo determinato che indeterminato). Differisce sia dal lavoro parasubordinato che si concretizza in collaborazioni coordinate e continuative, sia dal lavoro autonomo, che di norma comporta l’apertura di una partita Iva.

Il contratto a chiamata deve essere messo per iscritto e deve sempre indicare la durata (tempo determinato o indeterminato), la causale del ricorso al lavoro intermittente, il luogo e le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e la disponibilità richiesta al lavoratore, il preavviso di chiamata, il trattamento economico e normativo nonché l’eventuale indennità di disponibilità, le modalità di chiamata del lavoratore e di rilevazione dell’effettivo svolgimento del lavoro affidato, eventuali misure di sicurezza.

Il contratto a chiamata può essere:

Il contratto a chiamata vale per specifici settori ed ipotesi, può quindi essere attivato:

  • per esigenze di prestazione di carattere discontinuo o intermittente secondo quanto specificato dai contratti collettivi nazionali pertinenti, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni in periodi determinati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
  • per persone di età inferiore ai 24 anni o superiore a 55 (le prestazioni richieste devono obbligatoriamente concludersi entro il compimento del 25esimo anno da parte del lavoratore).
  • Il contratto a chiamata non può essere invece stipulato stando all’articolo 14 del D.Lgs 81/2015 (Jobs Act) in queste ipotesi:
  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • in unità produttive in cui nei 6 mesi precedenti abbiano avuto luogo licenziamenti collettivi, sospensioni o riduzioni di orario nei confronti di lavoratori adibiti alle stesse mansioni per cui si vorrebbe il lavoratore a chiamata;
  • da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in materia di sicurezza del lavoro.

Un lavoratore a chiamata non può lavorare più di 400 giornate in 3 anni solari al servizio di uno stesso datore di lavoro, ma sono consentite eccezione nei settori di turismo, pubblici esercizi e spettacolo. Il superamento del limite comporta la trasformazione del contratto a chiamata in un contratto a tempo pieno e indeterminato. Il lavoratore può invece avere più contratti a chiamata in contemporanea, purché non ci sia concorrenza tra i vari datori e purché il lavoratore sia in grado di dare esecuzione ai contratti stessi.

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