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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Chi va in pensione potrà cumulare i contributi previdenziali

L’articolo 29 della legge di bilancio introduce la possibilità di cumulare contributi maturati in diverse gestioni Inps, in alternativa alla ricongiunzione o alla totalizzazione. Può usufruire del cumulo chi ha i requisiti per la pensione di vecchiaia, cioè chi ha raggiunto l’età per tale pensione oppure la soglia contributiva fissata per la pensione anticipata. La nuova normativa supera il precedente sistema che richiedeva di raggiungere i requisiti per la pensione con i soli contributi maturati in una singola gestione.

In tema di contributi, la normativa prevede tre diverse possibilità: il cumulo, la ricongiunzione e la totalizzazione. Tutte queste opzioni assicurano il calcolo congiunto dei contributi, ma lo fanno con sistemi e con conseguenze diverse:

- il cumulo permette di sommare gratuitamente i contributi maturati in diverse gestioni Inps, maturando una pensione unica ma calcolata secondo le regole delle diverse gestioni;

- la ricongiunzione permette di trasferire a pagamento i contributi maturati in altre gestioni presso l’istituto previdenziale scelto che erogherà la pensione secondo le regole proprie;

- la totalizzazione differisce dal cumulo perché dà diritto a una pensione basata sul sistema contributivo.

Il cumulo può essere chiesto anche da chi aveva scelto altri metodi, cioè la ricongiunzione o la totalizzazione può chiedere il passaggio al cumulo dei contributi. Per chi ha richiesto la ricongiunzione è previsto il rimborso di quanto versato; la richiesta di recesso va presentata entro la fine del 2017.

Il cumulo non vale per gli iscritti a casse private e i già pensionati, possono invece accedere al cumulo i dipendenti e gli autonomi iscritti alle diverse gestioni Inps. Il cumulo gratuito dei contributi è infatti aperto a tutte le gestioni Inps, a coloro che sono iscritti ad altre forme di assicurazione generale obbligatoria come Inpdai ed Enpals, nonché ai lavoratori autonomi ma non si applica a tutti i professionisti che hanno una cassa previdenziale privata (commercialisti, avvocati, notai, architetti, giornalisti, consulenti del lavoro, psicologi, medici, infermieri, veterinari attuari, periti industriali, geometri, ragionieri, ecc…).

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