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Martedì, 23 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Non solo Ape, dall’1 maggio anche la Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita)

Dall’1 maggio saranno operativi sia l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cosiddetto Ape) che la Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita), misura assai meno nota ma varata anch’essa con la legge di stabilità 2017 in parallelo all’Ape.

Sia Ape che Rita sono misure provvisorie, in vigore fino a fine 2018, che - come nota la 'Fondazione studi dei consulenti del lavoro'  - agiscono in modo complementare rispetto alle misure di sostegno al reddito già vigenti (in particolare la Naspi, Assicurazione Sociale per l'Impiego, la cui durata massima è di 24 mesi). I lavoratori pubblici e privati con più di 63 anni, dall’1 maggio potranno quindi richiedere 3 diverse prestazioni che garantiranno un reddito ponte fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia.

La Rita è riservata a chi ha almeno 63 anni, 20 anni di contributi versati ed ha diritto alla pensione di vecchiaia entro, al massimo, i successivi 3 anni e 7 mesi. La Rita consente di anticipare sotto forma di rendita il godimento del montante contributivo accumulato dai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti a forme di previdenza complementare. Attraverso la Rita si ottiene la corresponsione anticipata di quanto già accantonato sotto forma di rendita che ridurrà in misura corrispondente il montante contributivo e non vi è dunque alcun prestito da anticipare. la Circolare COVIP n. 1174 dello scorso 22 marzo ribadisce che sarà il richiedente della Rita a decidere la percentuale di smobilizzazione della posizione maturata presso il Fondo.

La Rita è usufruibile solo da chi non lavora, cioè da chi ha cessato ogni rapporto di lavoro dipendente e non svolge alcuna attività lavorativa durante l’intero periodo in cui usufruisce dalla Rita stessa (la legge. n. 232/2016, art. 1 comma 188 è chiarissima in proposito).

La Rita beneficia di tassazione sostitutiva con ritenuta a titolo d’imposta pari al 15% della base imponibile, con riduzione dello 0,3% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare oltre i primi 15, con una tassazione che potrà ridursi fino al 9% (articolo 1 comma 189 della legge 232/2016). La ritenuta, in quanto a titolo d’imposta, comporta anche il risparmio delle addizionali regionali e comunali all’Irpef.

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