Ad aprile le scadenze dello "spesometro": breve guida su cosa fare
Il 10 e 20 aprile sono le date di scadenza dello spesometro, rispettivamente per i contribuenti mensili e trimestrali. Ecco un breve vademecum sul da farsi
Le fatture che devono essere inserite nello Spesometro 2017 sono:
- fatture con soggetti privati per le quali è fondamentale comunicare correttamente il codice fiscale (e specificare le operazioni eseguite nei confronti di altri soggetti privati in caso di pagamento elettronico);
- fatture reverse charge, che comporta l’applicazione dell’IVA da parte dell’acquirente, per importi i 3.000 euro;
- fatture di leasing e noleggio auto, ad esclusione di veicoli da lavoro che, dopo aver subito modifiche, si rendano inadatti a circolare;
- fatture con sconto di qualsiasi tipo, per le quali va indicato nella comunicazione l’importo effettivamente incassato (va indicato invece il lordo nel caso in cui non si sia avuto incasso o lo si abbia avuto oltre i termini previsti).
- fattura cointestata, per la quale tutti i cointestatari sono obbligati alla comunicazione.
Le operazioni da segnalare nello Spesometro sono le seguenti:
- con obbligo di emissione della fattura (a prescindere dall’importo);
- senza obbligo di fattura per un ammontare pari o superiore a 3.600,00 euro al lordo dell’IVA;
- a reverse charge, senza Iva in fattura;
- allo split payment dove l’IVA viene versata direttamente all’Erario nel caso di rapporti economici con al Pubblica Amministrazione.
Non sono da segnalare nello Spesometro le operazioni:
- già comunicate all’Agenzia delle Entrate;
- effettuate per contribuenti non soggetti passivi Iva con importo pari o superiore a 3.600 euro, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
- di carattere finanziario, esenti dall’Iva in virtù dell’articolo 10 del D.p.r. 633/72;
- effettuate o ricevute in ambito extra UE;
- intracomunitarie, ce siano state oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat;
- già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS);
Sono sottoposti allo Spesometro anche i medici, professionisti o convenzionati col servizio sanitario nazionale. I documenti di liquidazione mensile delle Asl sono considerati alla stregua di fatture emesse da pare dei medici di base.
Sono esonerati dallo Spesometro: i contribuenti forfetari, i contribuenti minimi, i commercianti al dettaglio (per le sole operazioni inferiori a 3.000 euro, Iva esclusa), le agenzie di viaggio (se l’importo unitario delle operazioni effettuate sia inferiore a 3.600 euro, Iva inclusa).
I dati da fornire per le operazioni soggette a Spesometro sono:
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- l’importo delle operazioni effettuate;
- il corrispettivo comprensivo dell’Iva applicata per le operazioni senza obbligo di fattura;
Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati: cognome e nome, luogo e data di nascita e il domicilio all’estero se si tratta di persone fisiche; la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale in tutti gli altri casi.
Le sanzioni per il mancato invio vanno dai 258 ai 2.065 euro e identica sanzione viene applicata in caso di invio di informazioni non veritiere.