Sciopero dei rider e contratto della logistica, quali sono i nodi critici
I rider che consegnano merci a domicilio hanno proclamato uno sciopero per il 25 maggio. Il contratto degli operatori della logistica siglato alcuni mesi fa prevede il loro impiego, qual è dunque lo stato dell’arte? I riders sono previsti dall’ultimo contratto collettivo della logistica firmato lo scorso 2 dicembre dopo 23 mesi di trattative (il precedente contratto collettivo era stato firmato il 31 agosto 2013 ed era scaduto il 31 dicembre 2015).
Il contratto è stato firmato da varie associazioni e sindacati: Confetra, Anita, Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato trasporti, Sna-Casartigiani, Claai e Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Il problema è tuttavia la sua applicazione a piattaforme online che non sono iscritte alle associazioni firmatarie del contratto stesso e/o che per le loro consegne utilizzano collaboratori e non dipendenti. Gli operatori della logistica coperti dal contratto sono circa 700mila ma una postilla del contratto stesso rimanda a ulteriori approfondimenti e accordi l’approntamento di “definizioni delle nuove figure di lavoratori adibiti alla distribuzione delle merci tramite cicli, ciclomotori, motocicli, natanti e imbarcazioni, le declaratorie e i livelli di inquadramento e l’orario di lavoro”.
La tutela dei rider rimane indiretta per ora, perché i firmatari del contratto si sono impegnati a ‘esternalizzare’ i servizi di consegna delle aziende da loro rappresentati solo a chi rispetti i principi di quello stesso contratto collettivo. I sindacati hanno pure firmato quel contratto, con la sua disciplina di massima, ma hanno buon gioco a invocare maggiori protezioni, sebbene queste dipendano anche dalle capacità e dall’attenzione che le rappresentanze dei lavoratori hanno messo nella contrattazione relativa alla logistica. Il contratto fissa in 39 ore settimanali la durata dell’orario di lavoro da distribuire su 5 o 6 giorni. Qualora nell’arco di 4 mesi la media oraria di impiegato del lavoratore fosse superiore a tale limite, le ore eccedenti dovranno essere retribuite come prestazione straordinaria (la durata della settimana lavorativa non potrà comunque superare le 48 ore, compresi gli straordinari).