Le detrazioni applicabili a chi va a scuola o all’università
I costi per frequentare scuola o università possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi (Unico o 730), ma l’Agenzia delle Entrate ha posto precisi limiti alla possibilità riconosciuta dalla legge 107 del 13 luglio 2015.
Si possono detrarre dall’Irpef fino a 76 euro per studente che frequenti scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e scuole secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. La detrazione si applica a un importo annuo fino a 400 euro per alunno o studente e la detrazione massima è di conseguenza pari a 76 euro per studente.
La detrazione si applica pure alla mensa scolastica (le spese sono detraibili anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola) e le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi (assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola).
Non c’è invece detrazione per le spese di trasporto, nemmeno se questo viene fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che riconoscere simile detrazione potrebbe condurre a disparità tra chi usa scuolabus e chi bus di linea.
Sono detraibili anche le spese universitarie, per un importo stabilito annualmente dal Ministero dell’Istruzione, i corsi di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento, i corsi di specializzazione e a master post universitari (il master deve essere assimilabile, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione e deve essere gestito da istituti universitari, pubblici o privati). Ancora, sono detraibili: il corso per laureati presso la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario, la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, le spese di iscrizione ai conservatori musicali e quelle per corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie (nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”), le spese per Istituti tecnici superiori (ITS) o per frequenza di istituti universitari stranieri o per corsi di laurea presso università telematiche. Non c’è invece detrazione per i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero.