Il 31 maggio la scadenza della Tari: chi e come deve pagare
Il 31 maggio scade il termine per pagare la Tari (la ex Tares, cioè la tassa sui rifiuti) in un’unica soluzione o per versare il primo acconto e saldare poi il 30 novembre (i Comuni, cui compete applicare la tassa, possono però fissare termini più lunghi). La Tari è calcolata in base a quantità e qualità di rifiuti prodotti per metro quadro e varia dunque in proporzione alla superficie calpestabile dell’immobile, alla destinazione d’uso e alla tipologia dell’immobile, nonché al numero dei componenti del nucleo familiare.
Non pagano la Tari le aree comuni degli immobili, come scale e pianerottoli di un condominio, cortili o locali lavanderia comuni all’edificio. La Tari va pagata tramite modulo F24 o bollettino postale mentre nel caso venga richiesta una Tari non dovuta (perché già pagata ad esempio o perché si è ceduto l’immobile al quale si riferisce) occorre presentare istanza in carta semplice al Comune sul cui territorio sorge l’immobile (alcuni Comuni forniscono in alternativa moduli precompilati), indicando le proprie generalità, i dati relativi alla richiesta di pagamento e i motivi per i quali nulla è dovuto. In alternative all’istanza si può fare ricorso al giudice tributario (entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta) o avanzare domanda di sospensione del pagamento tramite ente di riscossione.
La Tari è a carico di chi utilizza l’immobile, dunque dell’inquilino nel caso di immobile in affitto. Se l’immobile è intestato a più soggetti, ognuno di essi è obbligato al pagamento della Tari. I Comuni possono ridurre l’importo della Tari praticare esenzioni dal pagamento per abitazioni con un unico occupante; abitazioni adibite ad uso stagionale, limitato o discontinuo; locali ed aree scoperte (non ad uso abitativo) ad uso stagionale e non continuativo; abitazioni occupate da soggetti con residenza per più di 6 mesi all’anno in uno stato estero; fabbricati rurali ad uso abitativo.