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Giovedì, 28 Marzo 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Ue, Londra è "out" e la Germania continua a fare il bello e il cattivo tempo

KARLSRUJE (GERMANIA) - Nella stessa settimana in cui si registra l’addio del Regno Unito e quindi della piazza finanziaria dove è trattata la maggior parte delle operazioni denominate in euro, la Germania segna un altro passo "europeista": martedì infatti la Corte costituzionale tedesca ha respinto i ricorsi contro il "piano anti spread" o "salva euro" varato dalla Banca centrale europea nel 2012. L'Alta Corte di Karlsruhe ha infatti ritenuto conforme alla Costituzione tedesca l'Omt (Outright Monetary transitions) lanciato dalla Bce nel settembre 2012 per intervenire ed arginare le problematiche legate alla crisi del debito nei Paesi dell’Eurozona.

LA SENTENZA - La sentenza tedesca fa il paio con quella dalla Corte europea di Giustizia, attraverso la quale i giudici di Lussemburgo avevano stabilito che col piano anti-spread la Bce non travalicava i suoi poteri istituzionali. La sentenza tedesca prevede, in particolare, che ove la Bce intenda applicare l'Omt, non debba annunciare in anticipo i titoli di Stato che vuole acquistare

LA LINEA DRAGHI - Mario Draghi non ha mai utilizzato l’Omt, perché la sola possibilità che l’Eurotower potesse avvalersi di un simile strumento bastò a calmare i mercati e a mettere al sicuro i Paesi dell’Eurozona meno rassicuranti per i mercati. La Commissione europea ha comunque accolto con soddisfazione la decisione con cui la Corte costituzionale tedesca ha dichiarato legittimo il programma Omt. "La Bce - si legge in una nota diramata da Bruxelles - agisce nell'ambito del suo mandato come previsto dai Trattati. E nel rispetto della sua indipendenza, la Commissione sostiene pienamente la Banca centrale nel dare esecuzione al suo mandato".

COSA ACCADRA' - L’ok dei giudici tedeschi all’Omt prevede comunque dei paletti: la Bundesbank tedesca potrà partecipare a simili interventi, ove fossero lanciati, solo a condizione che gli acquisti non vengano annunciati; che il loro volume sia limitato fin dall’inizio e ci sia un tempo minimo, predefinito, tra l’emissione dei bond governativi e l’acquisto da parte del sistema delle banche centrali; che siano comprati soltanto titoli di Stati membri con accesso al mercato permettendo in tal modo il finanziamento dei bond; che i titoli acquistati vengano tenuti soltanto in casi eccezionali fino alla scadenza; che gli acquisti vengano limitati o interrotti e i bond acquistati rimessi sul mercato quando l’intervento non sia più necessario.
 

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