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Martedì, 26 Settembre 2023
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

I casi in cui il dipendente malato può evitare la visita fiscale

La visita fiscale a domicilio da parte del medico incaricato dall’Inps di verificare se effettivamente un lavoratore dipendente sia davvero malato è condizione normale per evitare di incorrere nelle sanzioni previste per l’assenteismo, che includono il licenziamento. Ma ammette delle deroghe in precisi casi.

La visita fiscale può avvenire sin dal primo giorno della malattia ma la reperibilità per essere sottoposti alla visita medica varia a seconda che si lavori nel settore pubblico o in quello privato. 

I dipendenti pubblici devono essere reperibili all’indirizzo indicato comunicando l’assenza per malattia ogni giorno della settimana (anche nel weekend nei giorni festivi) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Tra questi rientrano anche gli insegnanti. 

I dipendenti privati devono essere invece reperibili ll’indirizzo da loro indicato dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; nei weekend o nei giorni festivi l’obbligo di restare a casa vale solo  se si è comunicata una malattia che abbraccia tali periodi.

La dispensa dalla visita fiscale può essere chiesa dal medico curante inserisca il codice E nel certificato medico che invia all’Inps, (l’esclusione viene comunque vagliata dall’Istituto di Previdenza) ove ritenga che esistano condizioni tali da rendere problematica la visita stessa (come può succedere, ed è successo, nel caso di un lavoratore soggetto a depressione a cui il medico curante aveva raccomandato di fare camminate all’aria aperta, assentandosi quindi dall’indirizzo dove normalmente avrebbe dovuto farsi trovare per la visita fiscale).

Negli altri casi, l’esonero dalla visita fiscale è previsto per legge in modo tassativo per:
- ricovero presso una struttura sanitaria;
- esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita;
- infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente (l’Inps ha precisato che la riduzione della capacità lavorativa deve superare il 67%).

Dopo una visita fiscale, non se ne può effettuare un’altra per la stessa malattia, a meno che la prognosi effettuata durante la prima visita sia aperta o che vi sia stata una ricaduta (in questi due casi occorre un nuovo certificato medico).

Ci sono anche casi di assenza giustificata alla visita fiscale, che ricorrono quando ci si sottopone a terapie e visite praticabili solo nelle fasce di reperibilità o quando nelle medesime fasce oraria ci si è dovuti recare in farmacia per acquistare una medicina per se stessi (in questo caso è bene avvertire l’azienda e tenere lo scontrino per dimostrare di essersi recati in farmacia).

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