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Giovedì, 25 Aprile 2024
Asso di denari

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A cura di Carlo Sala

Nuove regole per le visite mediche ai dipendenti pubblici dall’1 settembre

Dall'1 settembre l'Inps diventa 'Polo unico per le visite fiscali' e gestirà le visite fiscali sia nel pubblico che nel privato, con competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio, secondo quanto stabilisce il decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017.

Gli orari di reperibilità per le visite mediche saranno simili nel pubblico e nel privato: attualmente la normativa vigente nel pubblico fissa le fasce orarie per le visite fiscali dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi. Mentre nel privato le fasce previste sono 10-12 e 17-19.

La Pubblica amministrazione dovrà specificare se la visita medica debba essere ambulatoriale o meno e potrà chiedere le visite mediche (domiciliari e ambulatoriali) tramite apposito portale Inps nonché tramite un servizio che consentirà in automatico di stabilire se la PA rientra o meno tra quelle di competenza del Polo Unico. Una volta effettuate le visite, l'Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici.

I dipendenti pubblici saranno sottoposti a visite mediche domiciliari d’ufficio sulla base dei certificati medici di cui si siano resi protagonisti (certificati che l’Inps acquisirà quale Polo unico). Anche in questo caso, verrà restituito al datore di lavoro pubblico l'esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale.

In caso di assenza del lavoratore al domicilio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale, proprio come già avviene per i lavoratori del settore privato. Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, ma l'Inps non dovrà effettuare alcuna valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte per l’assenza al domicilio.

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